Una dipendente Cat. C (demografici) di un comune di 2 025 abitanti è andata in maternità anticipata.
Può essere sostituita? Se sì, quali sono i parametri che il comune deve rispettare?
A parere di chi scrive le condizioni sono le seguenti.
1. La spesa del personale non può superare quella dell'anno precedente.
2. L’art. 9 comma 28 del d.l. n. 78/2010 prevede, in sintesi, il divieto di superare il 50% di quanto speso nell’anno 2009. Se nell’anno 2009 non ci sono state assunzioni, occorre considerare la media del triennio 2007/2009 della spesa sostenuta ai sensi del precitato art. 9.
3. Qualora l’amministrazione intende utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell’art.1 comma 557 della legge n.311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l’amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l’amministrazione di destinazione, si è in presenza di un’assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall’art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n.78.
4. Qualora invece l’amministrazione si determini ad utilizzare le forme dello “scavalco condiviso” nei termini contrattualmente previsti dall’art. 14 CCNL 22.01.2004, la particolare forma di avvalimento di personale a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti non impatta con i limiti posti all’assunzione di personale a tempo determinato.
Qualcuno è in grado di confermare quanto riportato di seguito e/o suggerire eventuali scappatoie per sostituire la dipendente in maternità?
08-01-2014, 22:41
28-01-2014, 02:07
Le assunzioni a tempo determinato per la sostituzione di personale assente per maternità sono soggette ai seguenti vincoli:
1) la spesa per il personale non può superare quella dell'anno precedente;
2) la spesa per le assunzioni flessibili (tranne le deroghe dettate dal legislatore) non può superare il 50% di quella sostenuta allo stesso titolo nel 2009 o, in caso che essa sia pari a zero, quella media del triennio 2007/2009;
3) sulla inclusione nel tetto alla spesa per le assunzioni flessibili del ricorso al comma 557 della legge 311/2004 vi sono opinioni diverse a livello di Corte dei Conti;
4) sulla inclusione nel tetto alla spesa per le assunzioni flessibili del ricorso all'articolo 14 del CCNL 22.1.2004 vi sono opinioni diverse a livello di Corte dei Conti.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
1) la spesa per il personale non può superare quella dell'anno precedente;
2) la spesa per le assunzioni flessibili (tranne le deroghe dettate dal legislatore) non può superare il 50% di quella sostenuta allo stesso titolo nel 2009 o, in caso che essa sia pari a zero, quella media del triennio 2007/2009;
3) sulla inclusione nel tetto alla spesa per le assunzioni flessibili del ricorso al comma 557 della legge 311/2004 vi sono opinioni diverse a livello di Corte dei Conti;
4) sulla inclusione nel tetto alla spesa per le assunzioni flessibili del ricorso all'articolo 14 del CCNL 22.1.2004 vi sono opinioni diverse a livello di Corte dei Conti.
Cordiali saluti
Arturo Bianco