20-09-2013, 10:12
TRATTENIMENTO IN SERVIZIO - Art. 2, comma 2, del D.L.101/2013
L'art. 2, comma 5, del D.L.101/2013, fornisce una interpretazione autentica dell'art. 24, comma 4, secondo periodo, del D.L.201/2011, convertito in L.214/2011 e chiarisce che "per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio (...), al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione."
Quesito
L'amministrazione di un comune (con popolazione pari a 1.637 abitanti al 31.12.2012 e soggetto al patto di stabilità dal 1° gennaio 2013), nel rispetto dei vincoli assunzionali (rispetto del patto di stabilità, 40% della spesa del personale cessato, spesa del personale pari o inferiore al 50%), può accogliere la richiesta di trattenimento in servizio, per ulteriori 2 anni (a decorrere dal 2 gennaio 2014), di un dipendente che ha maturato 40 anni, 1 mese e 7 giorni di servizio alla data del 31 maggio 2013 e che compie 65 anni di età il 1° gennaio 2014?
Cordiali saluti
Graziella Cotoia
L'art. 2, comma 5, del D.L.101/2013, fornisce una interpretazione autentica dell'art. 24, comma 4, secondo periodo, del D.L.201/2011, convertito in L.214/2011 e chiarisce che "per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio (...), al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione."
Quesito
L'amministrazione di un comune (con popolazione pari a 1.637 abitanti al 31.12.2012 e soggetto al patto di stabilità dal 1° gennaio 2013), nel rispetto dei vincoli assunzionali (rispetto del patto di stabilità, 40% della spesa del personale cessato, spesa del personale pari o inferiore al 50%), può accogliere la richiesta di trattenimento in servizio, per ulteriori 2 anni (a decorrere dal 2 gennaio 2014), di un dipendente che ha maturato 40 anni, 1 mese e 7 giorni di servizio alla data del 31 maggio 2013 e che compie 65 anni di età il 1° gennaio 2014?
Cordiali saluti
Graziella Cotoia