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Versione completa: compensi collaudi opere pubbliche
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Definito il fatto che l’art. 61, comma 9, della legge 133/2008 riguarda direttamente gli enti locali, secondo l’indirizzo della Corte dei Conti l’applicazione della disposizione contenuta nella suddetta norma, deve avvenire in questo modo:
- la riduzione del 50% va effettuata sugli importi spettanti ai pubblici dipendenti che hanno svolto le attività previste nella norma, risultando così indifferente l’amministrazione che conferisce l’incarico;
-. il rimanente 50% dell’importo deve essere attribuito all’amministrazione conferente l’incarico; detta somma deve essere versata, per quanto riguarda gli enti locali, in entrata al proprio bilancio e riassegnata ai fondi per il trattamento economico accessorio dei dirigenti, se il dipendente è un dirigente, e degli impiegati, se il dipendente non è dirigente.

Il tema in trattazione, ha un risvolto diretto anche sul fondo delle risorse decentrate. Se, come affermato dalla deliberazione n. 51/2011 delle Sezioni Unite della Corte dei Conti, le risorse destinate a finanziare una serie di incentivi, tra i quali, per l’appunto, i compensi legati all’attività di progettazione (ex comma 5 dell’art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) sono escluse dal blocco del fondo ex art. 9, comma 2-bis del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle prefate somme ex comma 5 dell’art. 92 del D.lgs n. 163/2006 vanno aggiunti anche i fondi derivanti per effetto dell’applicazione del comma 9 dell’art. 61.

A questo punto la domanda che sorge spontanea è: gli importi in trattazione entrano a far parte del fondo e sono messi a disposizione di tutto il personale o sono vincolati al personale tecnico percettore già dei fondi ex Merloni?
Anche tali fondi devono sicuramente entrare nel fondo per la contrattazione decentrata utilizzando le clausole relative alle risorse previste da specifiche norme di legge. Queste risorse vanno, a parere di chi scrive, messe a disposizione della contrattazione collettiva senza avere un vincolo di specifica destinazione, in quanto non vi è nel dettato normativo alcuna indicazione esplicita o implicita in questa direzione. A mio avviso vi sono i margini per considerare tali risorse in deroga al tetto del fondo, come i compensi ex legge cd Merloni, in quanto siamo in presenza di disposizioni sostanzialmente analoghe. Annoto che in questa direzione non vi sono esplicite indicazioni della RGS o della Corte dei Conti.
Arturo Bianco
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