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Versione completa: Ufficiale elettorale/responsabile e relativa categoria di inquadramento
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Art. 26 della LEGGE 24 novembre 2000, n. 340

2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale e' il sindaco, quale Ufficiale del Governo. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale e'  la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.
3.  Il  sindaco  puo'  delegare  e  revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune.  

Quesito

Alla luce della norma sopra citata l’individuazione del Responsabile dell’Ufficio elettorale costituisce una scelta organizzativa dell’Ente che prescinde dalla qualifica di inquadramento del dipendente o per funzionario si deve intendere un dipendente inquadrato in categoria “D”?

In un comune con meno di 15mila abitanti può essere individuato quale Responsabile dell’Ufficio elettorale il dipendente inquadrato in categoria “C”?

La figura dell’ufficiale elettorale coincide con quella del responsabile dell’ufficio elettorale?
Il responsabile dell'ufficio elettorale deve di regola essere inquadrato nella categoria D.
Può essere inquadrato nella categoria C unicamente nei piccoli enti in cui la complessità dei compiti svolti è compatibile con tale inquadramento alla luce della declaratoria allegata al CCNL 31.3.1999. E cioè nei casi in cui lo svolgimento di questa attività presenti in modo prevalente caratteristiche di ripetitività.
Le figure di ufficiale elettorale e di responsabile non coincidono, a parere di chi scrive, in quanto il legislatore assegna compiti diversi a tali figure, ferma restando la possibilità di delega dal primo al secondo.
Arturo Bianco
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