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Versione completa: Retribuzione prestazioni orarie presso altro Comune
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In questo Comune, circa 3.200 abitanti, per sostituire l'Assistente Sociale trasferitasi per mobilità ad altro Ente, ci si avvarrà della collaborazione di analoghe figure (n°2) di altro Comune, con la seguente articolazione d'orario:
- 1^ figura - n° 6 ore dell'orario d'obbligo, pari a 30 ore settimanali, da prestare: per n°24 nell'Ente di appartenenza e per n°6 ore in questo Comune in regime di convenzione art.30 Decreto Lgs. n°267/2000, oltre n°12 ore al di fuori del normale orario di lavoro nell'ambito del monte orario ai sensi del Decreto Lgs. n°66/2003;
- 2^ figura - per n°12 ore al di fuori del normale orario di lavoro nell'ambito del monte orario ai sensi del Decreto Lgs. n°66/2003.
La tipologia del rapporto contrattuale per tale figura dovrebbe rientrare nella fattispecie di cui all'art.1, comma 557 della Legge n°311/2004.

Si chiede si conoscere come calcolare il compenso orario del quantum - inerente l'orario (pari a 12 ore) che esula dal suddetto orario d'obbligo, ovvero se sul sul trattamento tabellare o su quello previsto per il regime di lavoro straordinario.

Inoltre: precisato che la prima figura verrà incaricata dalla posizione organizzativa potrebbe ipotizzarsi, in analogia a quanto previsto nel CCNL Enti locali, che la retribuzione di posizione sia assorbente delle 12 ore o queste sono da considerarsi come estensione dell'orario di lavoro ai sensi del CCNL 22.01.2004 e come tali da retribuire come da tabellare?

ringrazio per la disponibilità, cordiali saluti Nicolina Bonu
Gentilissima,
la convenzione ex articolo 30 del DLgs n. 267/2000 riguarda un intero servizio o funzione e non un pezzo di orario del personale. Per mettere insieme un pezzo di orario del personale, anche ai fini del conferimento dell'incarico di posizione organizzativa, si deve fare riferimento all'articolo 14 del CCNL 22.1.2004.
Sulla possibilità di sommare contemporaneamente una convenzione per una parte di orario e una utilizzazione ex comma 557 della legge finanziarie 2005 ho alcune perplessità, per quanto quest'ultima sia una norma speciale.
Nel caso di ricorso al comma 557 della legge finanziaria 2005 il compenso deve essere calcolato sulla base del trattamento economico fondamentale in godimento: non vi sono basi giuridiche per potere erogare il compenso per il lavoro straordinario.
Non vedo in alcun modo come la posizione organizzativa possa essere comprensiva anche delle 12 ore di impegno aggiuntivo: non si può estendere la norma contrattuale che dispone il non pagamento dello straordinario al titolare di posizione organizzativa in questo caso.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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