12-01-2012, 13:59
L’articolo 110 comma 1 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 indica le modalità attraverso le quali possono essere nominati i dirigenti o i responsabili di servizio con contratto a tempo determinato.
Tale norma parla di contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato. Tuttavia, la distinzione fra contratti di diritto pubblico e contratti di diritto privato sembrava oramai superata a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione: l’assunzione dei dirigenti e/o responsabili di servizio a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 110, comma 1 (ma anche del comma 2) Tuel, sembrerebbe dover determinare l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato che attribuisce ai soggetti incaricati la natura di dipendente della pubblica amministrazione.
Alla luce dell’interpello n.8/2009 dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia al Ministero del Lavoro; nonché della deliberazione della Corte dei Conti Lombardia n.1060 del 23 dicembre 2010 su richiesta di parere del Comune di Mo. (Bg):
> è possibile prospettare una apertura alla possibilità di inquadrare un caposervizio D3 dell'area tecnica (Lavori Pubblici quindi con assegnazione anche dell'incentivo per il fondo progettazione) a tempo determinato assunto ex art.110, quindi con incarico fiduciario che segue il mandato sindacale, ad un professionista esterno?
Si specifica che tale professionista esterno sarebbe inquadrato con contratto di lavoro autonomo e non subordinato, nel senso che provvederà ad emettere fattura mensile delle prestazioni svolte.
In altri termini ci si chiede se i pareri citati possano rendere legittimo un incarico di Responsabile di Area Tecnica, ex art.110, attraverso un contratto di collaborazione autonoma.
Ministero del Lavoro, interpello n.8/2009:
http://www.giurdanella.it/8386
Corte dei Conti Lombardia, deliberazione n.1060 del 23 dicembre 2010:
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessi...1vbWlzc2lz
Tale norma parla di contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato. Tuttavia, la distinzione fra contratti di diritto pubblico e contratti di diritto privato sembrava oramai superata a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione: l’assunzione dei dirigenti e/o responsabili di servizio a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 110, comma 1 (ma anche del comma 2) Tuel, sembrerebbe dover determinare l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato che attribuisce ai soggetti incaricati la natura di dipendente della pubblica amministrazione.
Alla luce dell’interpello n.8/2009 dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia al Ministero del Lavoro; nonché della deliberazione della Corte dei Conti Lombardia n.1060 del 23 dicembre 2010 su richiesta di parere del Comune di Mo. (Bg):
> è possibile prospettare una apertura alla possibilità di inquadrare un caposervizio D3 dell'area tecnica (Lavori Pubblici quindi con assegnazione anche dell'incentivo per il fondo progettazione) a tempo determinato assunto ex art.110, quindi con incarico fiduciario che segue il mandato sindacale, ad un professionista esterno?
Si specifica che tale professionista esterno sarebbe inquadrato con contratto di lavoro autonomo e non subordinato, nel senso che provvederà ad emettere fattura mensile delle prestazioni svolte.
In altri termini ci si chiede se i pareri citati possano rendere legittimo un incarico di Responsabile di Area Tecnica, ex art.110, attraverso un contratto di collaborazione autonoma.
Ministero del Lavoro, interpello n.8/2009:
http://www.giurdanella.it/8386
Corte dei Conti Lombardia, deliberazione n.1060 del 23 dicembre 2010:
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessi...1vbWlzc2lz