24-08-2018, 10:46
Buongiorno a tutti.
I permessi del disapplicato articolo 19 del CCNL 6/7/1995 (vedi art. 49 nuovo CCNL) potevano essere usufruiti per motivi personali o familiari, compresi gli eventuali accertamenti clinici e diagnostici non effettuabili in orari diversi da quello di lavoro, etc..
Il CCNL 21 maggio 2018 ha disciplinato in modo differente le esigenze personali o familiari (articolo 32) da quelle per visite terapie etc..(articolo 35).
Alla luce del parere ARAN sull'art 35 che conferma che "i lavoratori possono avvalersi per intero, entro il 31/12/2018, delle 18 ore annuali della nuova tipologia di permesso, anche se il contratto nazionale è stato sottoscritto definitivamente solo in data 21/05/2018" mi chiedo se la stessa interpretazione debba essere estesa anche ai permessi dell'articolo 32.
Ciò in considerazione del fatto che anche questo articolo ridisciplina ex novo un istituto contrattuale (seppure già previsto nel precedente contratto), ma, soprattutto, non indica modalità di riproporzionamento se non nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.
Finora ho trovato indicazioni opposte che sostengono che nel 2018 un dipendente ha diritto ad usufruire delle 18 di permesso solo se fino al 20 maggio non aveva goduto delle giornate disciplinate dal disapplicato articolo 19; diversamente, occorre procedere alla decurtazione di 6 ore per ogni giornata già usufruita.
Io propenderei per un'interpretazione letterale del contratto e quindi per l'applicazione ex novo dell'istituto.
Vi ringrazio per il contributo
I permessi del disapplicato articolo 19 del CCNL 6/7/1995 (vedi art. 49 nuovo CCNL) potevano essere usufruiti per motivi personali o familiari, compresi gli eventuali accertamenti clinici e diagnostici non effettuabili in orari diversi da quello di lavoro, etc..
Il CCNL 21 maggio 2018 ha disciplinato in modo differente le esigenze personali o familiari (articolo 32) da quelle per visite terapie etc..(articolo 35).
Alla luce del parere ARAN sull'art 35 che conferma che "i lavoratori possono avvalersi per intero, entro il 31/12/2018, delle 18 ore annuali della nuova tipologia di permesso, anche se il contratto nazionale è stato sottoscritto definitivamente solo in data 21/05/2018" mi chiedo se la stessa interpretazione debba essere estesa anche ai permessi dell'articolo 32.
Ciò in considerazione del fatto che anche questo articolo ridisciplina ex novo un istituto contrattuale (seppure già previsto nel precedente contratto), ma, soprattutto, non indica modalità di riproporzionamento se non nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.
Finora ho trovato indicazioni opposte che sostengono che nel 2018 un dipendente ha diritto ad usufruire delle 18 di permesso solo se fino al 20 maggio non aveva goduto delle giornate disciplinate dal disapplicato articolo 19; diversamente, occorre procedere alla decurtazione di 6 ore per ogni giornata già usufruita.
Io propenderei per un'interpretazione letterale del contratto e quindi per l'applicazione ex novo dell'istituto.
Vi ringrazio per il contributo