07-06-2017, 16:20
L'art 22 comma 15 del Decreto di Riforma del TUPI (165/2001) stabilisce:
Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l’attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l’eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l’accesso all’area superiore.
Si chiede un supporto sulla lettura della norma con specifico riferimento alla corretta interpretazione del seguente punto:
il "20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria": il computo del 20% si fa in relazione alla spesa o ai posti?
In pratica COSA si deve prevedere?
ipotesi A) l'assunzione di 5 cat C di cui una con progressione verticale cioè 4 dall'esterno uno dall'interno? questa ipotesi è impraticabile perché l'Ente dovrebbe avere una capacità di spesa per turn over ragguardevole, e poi perchè mi sembra in contrasto con il principio della norma che è invece nella prima parte dispone la valorizzazzione delle professionalità interne, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali.
oppure potesi B) il calcolo del 20% si fa sulla spesa da sostenere per (ad es) una cat. C (26.298,13) su tale importo si calcola il 20% (5259,63). Si prevedono quindi tante progressioni interne tra categorie (in questo caso tra B1 a C e B3 a C) fino a raggiungere il tetto di 5259,63. Il fine principale (la valorizzazione del personale) e la temporaneità della disposizione consente di poter ritenere che, nel caso di specie la nuova assunzione (progressione verticale) debba incidere sui costi del personale e sulle quote assunzionali nei limiti di costo e per il differenziale tra il precedente ed il nuovo inquadramento, ovviamente nel rispetto limite spesa personale (commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 296/2006), e nel rispetto pareggio bilancio.
Grazie.
Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l’attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l’eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l’accesso all’area superiore.
Si chiede un supporto sulla lettura della norma con specifico riferimento alla corretta interpretazione del seguente punto:
il "20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria": il computo del 20% si fa in relazione alla spesa o ai posti?
In pratica COSA si deve prevedere?
ipotesi A) l'assunzione di 5 cat C di cui una con progressione verticale cioè 4 dall'esterno uno dall'interno? questa ipotesi è impraticabile perché l'Ente dovrebbe avere una capacità di spesa per turn over ragguardevole, e poi perchè mi sembra in contrasto con il principio della norma che è invece nella prima parte dispone la valorizzazzione delle professionalità interne, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali.
oppure potesi B) il calcolo del 20% si fa sulla spesa da sostenere per (ad es) una cat. C (26.298,13) su tale importo si calcola il 20% (5259,63). Si prevedono quindi tante progressioni interne tra categorie (in questo caso tra B1 a C e B3 a C) fino a raggiungere il tetto di 5259,63. Il fine principale (la valorizzazione del personale) e la temporaneità della disposizione consente di poter ritenere che, nel caso di specie la nuova assunzione (progressione verticale) debba incidere sui costi del personale e sulle quote assunzionali nei limiti di costo e per il differenziale tra il precedente ed il nuovo inquadramento, ovviamente nel rispetto limite spesa personale (commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 296/2006), e nel rispetto pareggio bilancio.
Grazie.