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Versione completa: Stabilizzazione lsu.
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Il mio Ente di appartenenza (con popolazione superiore ai 5.000 abitanti) intende procedere (aderendo al piano di incentivazione  per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in utilizzo presso le PP.AA adottato dalla Regione Puglia con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1302/16) alla stabilizzazione di due lavoratori utilizzati in attività socialmente utili, a condizione chiaramente che non venga prorogato il divieto di assunzione nelle pubbliche amministrazioni in relazione al previsto assorbimento del personale delle province.
Relativamente a tale procedura, si chiede:
-  se la relativa spesa rientra nel calcolo della spesa di personale ai  sensi dll' art. 1 comma 557 della Legge/06 e a quali ulteriori limiti e/o vincoli la stessa soggiace
- se sia possibile e in quali modalità la stabilizzazione diretta nelle categorie A e B
Ringrazio anticipatamente chi vorrà aiutarmi
Gli oneri per le stabilizzazioni di LSU entrano nel tetto della spesa del personale e di quella per le assunzioni; tali oneri non devono superare (unitamente a tutti quelli per le stabilizzazioni) ex DL n. 101/2013 il 50% delle capacità assunzionali degli anni 2013/2014/2017 e 2018.
Sulla base delle previsioni del citato DL n. 101/2013 è possibile la stabilizzazione utilizzando i criteri di selezione previsti dalla normativa sulle assunzioni di soggetti nelle categorie A e B, legge n. 56/1987, cioè utilizzando i parametri della anzianità di servizio, della anzianità anagrafica e del carico di famiglia.
Arturo Bianco
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