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Versione completa: sanatoria fondo e riduzione dotazione organica
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Secondo l'art. 4 DL 16/2014  gli enti locali che non abbiano rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente le somme indebitamente erogate, e inoltre devono adottare misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti per gli enti in dissesto.

Il mio ente si trova nella situazione di dover effettuare un recupero sui fondi dal 2011 ad oggi per riallineamento alle interpretazioni consolidate in merito alle voci da escludere dal calcolo per le riduzioni (in particolare le economie da straordinario) e al metodo di calcolo del cosiddetto kit aran: devono considerarsi queste circostanze un mancato rispetto dei vincoli finanziari e quindi dar luogo necessariamente alla riduzione della dotazione organica?

Alla riduzione della dotazione organica deve necessariamente conseguire una decurtazione del fondo oppure il fondo viene decurtato solo in caso di esternalizzazione dei servizi? come dovrebbe essere calcolata la decurtazione? il fondo va decurtato anche se i posti in dotazione organica soppressi erano vacanti?
Nell'ordine delle domande poste:
1) se l'ente ha inserito risorse in pił nei fondi dal 2011 al 2014 applicando erroneamente i vincoli di riduzione di cui all'articolo 9, comma 2 bis, del DL n. 78/2010, occorre dare corso alla riduzione del fondo e recuperare le somme erroneamente inserite entro un numero di anni non superiore a quello in cui la illegittimitą ha prodotto i suoi effetti;
2) il fondo deve essere decurtato effettivamente al verificarsi della semplice circostanza della diminuzione del personale in servizio e non solo nel caso di esternalizzazione dei servizi. Nel calcolo della diminuzione del personale occorre fare riferimento alla differenza tra numero dei cessati e numero delle assunzioni;
3) la decurtazione va operata o con il metodo della media aritmetica di cui alle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato o con il metodo dei risparmi conseguiti con le cessazioni di cui alle indicazioni della Corte dei Conti della Lombardia e della conferenza dei presidenti delle regioni. Si ritiene preferibile il metodo della RGS;
4) la dotazione organica non ha alcuna incidenza: la norma parla di personale effettivamente in servizio.
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