PAWEB Forum

Versione completa: dotazione organica del personale dirigente
Attualmente stai guardando una versione ridotta del contenuto. Per vedere [b]la[/b] versione completa, clicca qui
Alla luce del comma 219, articolo 1, legge 208/2015 e in attesa dei decreti attuativi della riforma Madia, la legge di stabilità 2016 blocca a qualsiasi titolo le assunzioni di dirigenti per la copertura di posti vacanti al 15 ottobre 2015 non solo per le amministrazioni dello Stato ma anche per gli enti locali.
l'Ente in fase di programmazione del fabbisogno del personale ha RITENUTO che nelle more dell'approvazione del riordino, la dotazione organica dirigenziale debba essere contenuta nell'ambito dei posti ricoperti al 15.10.2015 (che erano tre).
Si chiede di sapere a quale dotazione organica si deve fare riferimento quella ante 15.10.2015 di 6 unità o quella post 15.10.2015 di 3 unità per conferire incarichi ex art. 110 TUEL in ragione del fatto che se si fa riferimento alla prima ipotesi il 30% è 1.8 e quindi due, se si fa riferimento alla seconda è 1.2 e quindi uno.
grazie
La norma della legge di stabilità impedisce alle amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti locali, di avere un numero di dirigenti superiori a quelli in servizio alla data del 15 ottobre 2015. Come noto sulla applicazione della disposizione vi sono letture diversificate; in particolare si segnala quella della Conferenza Unificata che tende a restringerne l'ambito di applicazione per le regioni e soprattutto per i comuni.
Comunque, la disposizione non interviene sulla dotazione organica delle amministrazioni: per cui se la vostra dotazione organica prevede 6 dirigenti, il numero massimo di dirigenti assimili ai sensi dell'articolo 110 TUEL per posti vuoti in dotazione organica è di 1,8 quindi di due. Se il provvedimento dell'ente è stato quello di restringere la dotazione organica a 3 dirigenti, il numero massimo di quelli assumibili ex articolo 110 comma 1 TUEL è di 0,9, quindi di 1 unità.
Arturo Bianco
Referenza dell'URL