PAWEB Forum

Versione completa: attribuzione responsabilità servizio - art. 1 comma 557 L. 2004 n. 311
Attualmente stai guardando una versione ridotta del contenuto. Per vedere [b]la[/b] versione completa, clicca qui
Nel Comune presso il quale presto servizio (al di sotto dei 100 abitanti) con 1 sola dipendente in dotazione organica di  cat. C, titolare di posizione organizzativa per l'area amministrativa,  vi è la necessità di richiedere ad un altro ente locale la disponibilità di un dipendente che dovrebbe seguire l'Ufficio Tecnico.
Un geometra cat. C si è dichiarato disponibile a prestare 8 ore a settimana in più rispetto al suo orario di lavoro (massimo 8 ore perchè svolge già 4 ore in più presso altro ente oltre le 36).
Vorrei chiarire alcuni aspetti perchè purtroppo nell'ente si era diffusa  una prassi applicativa  che non mi pare essere sempre corretta ed in particolare:
1) ricorrendo all'art. 1 comma 557 L 311/04 inquadro questo rapporto come rapporto di lavoro SUBORDINATO part-time presso altra amministrazione ed escludo compensi a forfait (tipo 40/50  euro l'ora) il tutto ovviamente con l'autorizzazione dell'ammnistrazione di appartenza ?
2) può il rapporto essere inquadrato come lavoro autonomo ? ma in questo caso penso che l'incarico dovrebbe avere le caratteristiche della saltuarietà ed occasionalità e quindi connotato diversamente da prestazioni durature nel tempo che riguardano la gestione ordinaria del servizio tecnico?
2) la retribuzione in tal caso va commisurata alla retribuzione oraria in base a trattamento tabellare per categoria e posizione economica, escludendo maggiorazioni varie per straordinari ?
3) il geometra, anche alla luce della Circolare del Ministero dell'Interno del maggio 2014 può essere investito della responsabilità del servizio anche se il suo impegno è inferiore alle 18 ore e e presso l'ente di provenienza non è titolare di posizione organizzativa? ci sono eventuali controindicazioni?;
4) sono escluse le spese di viaggio dall'ente di provenienza? ritengo di si, ma pare si sia proceduto sempre diversamente.;
5)  l'incarico va comunicato all "anagrafe delle prestazioni" da parte dell'amministrazione di appartenenza?
ringrazio anticipatamente chi vorrà aiutarmi a chiarire questi aspetti.
R.
Nell'ordine dei quesiti:
1) i dipendenti utilizzati ai sensi del comma 557 della legge n. 311/2004 devono avere un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed il loro trattamento economico deve essere calcolato sulla base delle regole dettate dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, quindi analogamente ai dipendenti in part time per la stessa frazione oraria. E' assolutamente preclusa ogni forma di trattamento economico calcolato in modo forfettario;
2) mancano indicazioni precise, ma sulla base dei principi generali di inquadramento del lavoro straordinario si deve trarre la conclusione che il loro compenso vada calcolato sul costo ordinario. Questi dipendenti hanno diritto al salario accessorio in relazione alle attività svolte;
3) per come chiarito dalla citata circolare possono essere nominati titolari di posizione organizzativa anche se il loro impegno presso l'ente che li utilizza ha una durata inferiore alle 18 ore settimanali. Trattasi di una disposizione successiva al CCNL 22.1.2004, che fissa tale requisito, e che ha comunque carattere speciale;
4) si le spese di viaggio non possono essere rimborsate, visto che non si dà corso a questo istituto per decisione delle amministrazioni, ma sulla base di un rapporto che si stabilisce direttamente con il dipendente, ferma restando la necessità della sua autorizzazione da parte dell'amministrazione in cui presta la sua attività a tempo pieno;
5) sicuramente occorre effettuare la comunicazione da parte dell'ente che utilizza e dell'ente che rilascia l'autorizzazione.
Completo evidenziando che la norma sembra riferirsi ad un unico rapporto che si instaura oltre l'orario di lavoro e non alla utilizzazione da parte di più amministrazioni.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
Referenza dell'URL