ARAN
Le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici per durata inferiore alla giornata lavorativa, opportunamente certificate, possono considerarsi assenze per malattia (malattia ad ore)?
L’art.21 del CCNL del 6.7.1995, come già evidenziato in precedenti orientamenti applicativi, non prevede in alcun modo la possibilità di frazionare ad ore l’assenza per malattia nell’arco della giornata.
Si deve ricordare, poi, che, di recente, il legislatore ha dettato una nuova ed esaustiva disciplina in materia di assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, attraverso una riformulazione dell’art.55-septies, comma 5 ter, del D.Lgs.n.165/2001 operata con le disposizioni modifiche dell’art.4, comma 16 bis, del D.L.n.101/2013, convertito nella legge n.125/2013, secondo le quali:
“Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.”.
Sentenza TAR del Lazio n. 5714
Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 5714 pubblicata in data 17 aprile 2015, ha annullato la Circolare Ministeriale 2/2014.
I giudici amministrativi hanno detto che “è illegittima” in quanto la materia “trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti”.
Quesito
Come dovrà comportarsi il dipendente che si assenta per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici?
04-05-2015, 19:02
10-05-2015, 17:42
Il suggerimento migliore al dipendente che deve sottoporsi ad una visita medica, analisi clinica o diagnostica durante l'orario di lavoro è quello di fruire dei permessi non retribuiti o a recupero, il che gli consente di non avere nessuna conseguenza negativa in termini di ritenute sul trattamento economico. Rimane ferma la possibilità di fruire inoltre delle ferie. Sulla base della normativa citata il dipendente può inoltre fruire della assenza per malattia, il che impone all'ente di effettuare una ritenuta proporzionale sul salario accessorio.
Arturo Bianco
Arturo Bianco
11-05-2015, 11:24
Qualora il dipendente fruisse della assenza per malattia, quest’ultima dovrà essere certificata dal medico di famiglia o basterà l’attestazione di presenza con la quale il lavoratore autocertifica che nella giornata X e in un determinato orario si è recato presso quella precisa struttura ad effettuare esame diagnostico?
Esempio.
Il dipendente va a farsi un esame del sangue presso l’asl, auotcertifica il tutto, attraverso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (rilasciata ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) e l’ente giustifica l’assenza come malattia decurtando il salario non fondamentale per quel determinato periodo orario
24-05-2015, 15:44
Attendiamo le indicazioni del contratto nazionale sull'applicazione delle norme sulla malattia su cui Aran ed organizzazioni sindacali hanno avviato le trattative.
Non è al momento attuale necessaria la attestazione del medico di famiglia di richiesta dell'esame diagnostico.
Arturo Bianco
Non è al momento attuale necessaria la attestazione del medico di famiglia di richiesta dell'esame diagnostico.
Arturo Bianco