Si chiede gentilmente di rispondere ai quesiti seguenti:
Se è necessaria una procedura di comparazione per la nomina/rinnovo dell’OIV
Se l’art. 7 c. 6-bis. del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 si applica anche per la nomina/rinnovo dell’OIV
Se ci sia bisogno di una relazione che dimostri che l’incarico all’OIV non comporta maggiori spese rispetto all’esborso sostenuto per il vecchio “nucleo di valutazione”.
Se prima di dare incarico all’OIV debba essere accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’ente.
Se prima di nominare/rinnovare l’incarico all’OIV debba essere sentita la commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche.
Se farsi incaricare componente di OIV in più enti contrasta col principio di esclusività del rapporto così come stabilito al punto 9 della delibera CIVIT n. 12 del 2013.
31-12-2014, 13:50
10-01-2015, 20:03
La nomina e/o il rinnovo dei componenti l'OIV devono essere precedute da una procedura di comparazione e da una adeguata pubblicità nel caso in cui lo preveda il regolamento dell'ente. La Civit ha suggerito di fare ricorso a queste procedure.
L'articolo 7, comma 6, del DLga n.165/2001 non si applica alle nomine ed ai rinnovi degli OIV, in quanto non trattasi di incarico di collaborazione.
La spesa per gli OIV non deve essere superiore a quella sostenuta per gli organismi di valutazione prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni del DLgs n. 150/2009, anzi deve essere ridotta tale spesa del 10%. Di ciò occorre dare dimostrazione.
L'essere componente dell'OIV è per la Civit incompatibile con l'essere dipendente dell'ente. Comunque non occorre la dimostrazione della impossibilità di utilizzare personale interno in ragione delle competenze dell'organo.
La Civit sosteneva (illegittimamente a parere di chi scrive per gli enti locali) che per gli OIV (non per i nuclei di valutazione) di dovere essere sentita preventivamente. La Civit dopo il DL 90/2014 non ha più competenza in materia.
La Civit sosteneva (illegittimamente a parere di chi scrive per gli enti locali) che di regola l'essere componente di più OIV fosse incompatibile, salvo dimostrare la compatibilità tra gli incarichi stessi. Tale principio non si applicava ai nuclei. Come detto in precedenza la Civit dopo il DL 90/2014 non ha più competenza in materia.
Arturo Bianco
L'articolo 7, comma 6, del DLga n.165/2001 non si applica alle nomine ed ai rinnovi degli OIV, in quanto non trattasi di incarico di collaborazione.
La spesa per gli OIV non deve essere superiore a quella sostenuta per gli organismi di valutazione prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni del DLgs n. 150/2009, anzi deve essere ridotta tale spesa del 10%. Di ciò occorre dare dimostrazione.
L'essere componente dell'OIV è per la Civit incompatibile con l'essere dipendente dell'ente. Comunque non occorre la dimostrazione della impossibilità di utilizzare personale interno in ragione delle competenze dell'organo.
La Civit sosteneva (illegittimamente a parere di chi scrive per gli enti locali) che per gli OIV (non per i nuclei di valutazione) di dovere essere sentita preventivamente. La Civit dopo il DL 90/2014 non ha più competenza in materia.
La Civit sosteneva (illegittimamente a parere di chi scrive per gli enti locali) che di regola l'essere componente di più OIV fosse incompatibile, salvo dimostrare la compatibilità tra gli incarichi stessi. Tale principio non si applicava ai nuclei. Come detto in precedenza la Civit dopo il DL 90/2014 non ha più competenza in materia.
Arturo Bianco