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Versione completa: Deroghe nei comuni non sottoposti al patto
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Qualcuno ha chiesto se un Comune sotto i 5.000 abitanti che rispetta i 2 parametri inseriti in Finanziaria 2008 in deroga ai limiti sul personale (comma 121), può "sforare" solo la spesa del personale o può anche effettuare assunzioni in assenza di cessazioni nell'anno precedente.
E' intervenuta la Funzione Pubblica col parere del 28 gennaio, in cui afferma testualmente: "La deroga consente di superare tanto il tetto di spesa del personale quanto il vincolo di subordinare le assunzioni alle cessazioni dell'anno precedente".
Buon per noi!
Per evitare però facili entusiasmi e facilità di applicazione della norma credo che sia opportuno richiamare completamente il parere della Funzione Pubblica soprattutto allorquando afferma:
Eventuali deroghe ai principi sopra richiamati, che rappresentano i canoni di riferimento imprescindibili nella gestione delle risorse, sono ammissibili solo se analiticamente motivate. A tal proposito rilevano due aspetti certamente qualificanti: la necessità di una motivazione a supporto della deroga e l’esigenza che la stessa sia espressa analiticamente per dare contezza all’esterno delle motivazioni sottese e consentire così ai competenti organi di controllo di esprimere le loro valutazioni al riguardo.
E’ il caso di aggiungere che non può costituire motivazione a supporto della deroga il fatto stesso di non aver avuto cessazioni utili al fine di procedere a nuove assunzioni, in quanto se così fosse si vanificherebbe l’elemento teleologico della disposizione di cui al richiamato comma 562 che è quello di fondare le politiche occupazionali a principi di razionalizzazione e riduzione della spesa.
Si ritiene che le motivazioni debbano essere connesse con indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza debitamente relazionate, nonché, eventualmente, con interventi di potenziamento di servizi all’utenza anch’essi opportunamente rappresentati


Credo inoltre che il richiamo all’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 faccia in modo che tali possibilità di deroghe siano da "giocarsi" in sede di programmazione dei fabbisogni di spesa.

Infine è bene precisare che, anche solo il mancato rispetto di una sola delle condizioni aggiuntive, non potrà assolutamente portare a derogare dal rispetto del comma 562.

In effetti non credo che sarà così semplice poter derogare a quella norma.
Nel mio ente abbiamo ipotizzato due possibili casi forieri di sfondamento della spesa sui quali abbiamo chiesto un parere al Revisore dei conti.
Il primo è relativo ad un incremento di spesa per l'affidamento dell'attività di progettazione all'interno dell'ente. L'incremento è dovuto, ovviamente, agli incentivi ex legge Merloni;
Il secondo caso è legato alla costituzione del Polo Catastale di cui il mio ente è capofila. In questo caso l’aumento di spesa è dovuto alla trasformazione di alcuni part-time in tempo pieno per poter dedicare risorse umane all’esercizio della nuova gestione associata;
In entrambi i casi il Revisore ha considerato gli incrementi ampiamente giustificati.
Nel primo caso ha ritenuto che per l’ente ci sarebbe stato un notevole risparmio di spesa pari alla differenza tra quanto si sarebbe pagato per affidare le progettazioni all’esterno e quanto invece si dovrà pagare a titolo di incentivo alla progettazione.
Nel secondo caso (per il quale ad oggi abbiamo ancora un parere verbale) l’incremento è giustificato da un passaggio di competenze dallo Stato agli Enti Locali. In quest’ultimo caso già le norme sull’istituzione dei Poli Catastali prevedevano il passaggio di personale del catasto ai nuovi poli catastali. Quindi sarebbe stato implicito un incremento di spesa in deroga a tutti i limiti. Tuttavia è noto che il passaggio del personale statale agli enti capofila avverrà con molte difficoltà a causa dell’opposizione dei sindacati.
In effetti mi sembrano buone motivazioni per derogare ai limiti di spesa.
Qualcuno ha altre casistiche da illustrare? E' davvero così difficile "derogare a quella norma"?
Credo che le possibilità di deroga giustificata possano essere tante. In questi anni di rigidi meccanismi di blocco, tutti quanti ci siamo dovuti inventare gli escamotage più incredibili per sopperire alle esigenze di personale per cui credo che tante di quelle esigenze possano oggi diventare lo spunto per giustificare incrementi di spesa. Credo che, oltre al rispetto dei parametri richiesti, sia fondamentale giustificare analiticamente le esigenze cui si vuol sopperire (in una delibera di giunta?) e ottenere un ben motivato parere dei revisori.
L’unica cosa che mi preoccupa un po’ è il fatto che dopo un primo momento di titubanza tutti gli enti troveranno ampie giustificazioni (spesso su pressioni politiche) all’incremento delle spese. Ciò potrebbe innescare meccanismi perversi che finirebbero sotto l’occhio di Funzione Pubblica, Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica e Corte dei Conti.
Può essere d'ausilio la deliberazione che allego, con la quale la sezione Lazio della Corte dei Conti ha legittimato lo sforamento delle spese di personale in onore di "deroghe" derivanti da obiettive necessità manifestate dall'ente.
Il caso è precedente alla Finanziaria 2008, ma può essere preso a riferimento per comprendere cosa possa intendere la Corte per esigenze analiticamente motivate.
Che ne pensate?
Bene! Ora speriamo che le sezioni regionali della Corte dei conti si allineino a questa interpretazione, ovvero che le deroghe erano possibili anche nel 2007 in quanto la finanziaria del 2002 che le prevedeva già era in vigore.
Speriamo che in sede di analisi dei rendiconti dei Comuni abbiano una lettura meno restrittiva rispetto a quanto fatto da alcune sezioni regionali in sede di bilancio di previsione.

Già, speriamo! Se qualcuno ha notizie (o "avvisi") di qualche sezione regionale le faccia circolare, così ci prepariamo.
Chiedo se la mobilità nello stesso comparto e, precisamente tra Comuni, precisando che il Comune interessato è inferiore a 5.000 abitanti, sono sottoposti ai vincoli sulle assunzioni previste dalla finanziaria 2007 e 2008?
I limiti per gli enti non sottoposti a Patto di Stabilità sono riportati all'articolo 1, comma 562 della Finanziaria 2007.
Secondo il Dipartimento della Funziona Pubblica (parere 16/2007) le mobilità attivate da enti locali non sottoposti ai limiti del Patto di Stabilità di personale proveniente da altri enti del comparto, devono considerarsi nuove assunzioni solo se gli enti di provenienza sono soggetti al Patto di Stabilità (si tratta di una norma antielusiva).
Quindi se l'ente di provenienza non è sottoposto ai limiti del Patto di Stabilità, la mobilità non è considerata nuova assunzione. Resta inteso che continua ad applicarsi il limite di spesa complessiva per il personale del 2004, stabilito dal primo perido del citato comma 562 della Finanziaria 2007.
In sintesi, rispettata la prima condizione, la mobilità si può fare se sulla spesa del personale esiste margine tale accogliere integralmente le spese del nuovo assunto. In alternativa è possibile ipotizzare uno "sforamento" del limite delle spese 2004 ai sensi dell'articolo 3, comma 121 della Finanziaria 2008, che ha integrato il comma 562.
Saluti
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