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Versione completa: Deroghe nei comuni non sottoposti al patto
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Considerato che L'ente di provenienza è sottoposto ai limiti del Patto di Stabilità e, verificato che la spesa per il personale del 2004 è superiore a quella del 2008 in misura tale da accogliere le spese del nuovo assunto , si può quindi dar corso alla mobilità già prevista nel fabbisogno triennale del personale redatto nel mese di novembre 2007?
No. Probabilmente mi sono spiegato male. Mi spiego meglio.
Se l'ente di provenienza è SOTTOPOSTO al Patto, la mobilità di un suo dipendente verso un ente NON SOTTOPOSTO al Patto rappresenta per quest'ultimo una assunzione a tutti gli effetti. Configurata come assunzione deve rispettare tutti i limiti imposti dall'articolo 1, comma 562 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), e cioè è possibile effettuarla solo se:
a) la spesa per il personale 2008 è minore di quella del 2004 per un valore pari alla spesa da sostenere per neoassunto;
b) esiste almeno una cessazione nell'anno 2007.

Nella tua risposta precisi che l'ente di provenienza è sottoposto al Patto e che la spesa del 2004 è già superiore a quella del 2008!!! Mi sembra difficile fare la mobilità.

Ribadisco che la nuova formulazione dell'articolo 1, comma 562 della Legge 296/2009 consente delle deroghe a condizione che siano rispettati alcuni parametri e che vi sia una analitica giustificazione delle necessità dell'ente.

Saluti
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