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progressioni verticali - Versione stampabile

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progressioni verticali - quartarone_giovanni - 08-08-2014 06:31

Art. 9 c. 21 del D.lgs 78/2010

“….Per il personale contrattualizzato le progressioni di  carriera  comunque denominate ed i passaggi tra le  aree  eventualmente  disposte  negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti  anni,  ai  fini esclusivamente giuridici.”

Quesito

Significa che il dipendente di un comune inquadrato in cat. “C”, vincitore di un concorso in cui la metà dei posti era riservato agli interni, verrà immediatamente inquadrato in cat. “D”, ma non gli verrà riconosciuto il corrispettivo economico, fino alla scadenza del blocco economico (31/12/14)?



RE: progressioni verticali - ventura_dan - 08-08-2014 07:21

Vedi risposta dott. Bianco ad una mia specifica domanda in un post precedente:
http://mhcelsew-nt.alicomitalia.it/celse...hp?tid=872

... anche se in aggiunta a quanto affermato all'interno del post, c'è il fatto che, appare ormai chiarito anche dalla RGS, che l’art. 1 del DPR n.122/2013 ha prorogato il blocco previsto dal citato art.9, comma 21 fino a tutto il 2014.

Saluti
D.V.


RE: progressioni verticali - bianco_arturo - 14-08-2014 19:05

Confermo la lettura per cui per tutto il 2014 le progressioni di carriera effettuate dal 2011 al 2014 non possono dare corso alla remunerazione della differenza di trattamento economico. La norma è di dubbia legittimità costituzionale, a parere di chi scrive, ma produce questo effetto.
Arturo Bianco


RE: progressioni verticali - bianco_arturo - 14-08-2014 19:05

Confermo la lettura per cui per tutto il 2014 le progressioni di carriera effettuate dal 2011 al 2014 non possono dare corso alla remunerazione della differenza di trattamento economico. La norma è di dubbia legittimità costituzionale, a parere di chi scrive, ma produce questo effetto.
Arturo Bianco


RE: progressioni verticali - rossi_marco - 20-09-2014 19:07

Gent.mo Avvocato Bianco,
vorrei sottoporle un parere della conferenza Stato Regioni in merito, che parrebbe aprire invece uno spiraglio:

il link è:
http://www.regioni.it/it/show-linee_inte...p?id=46781

Incollo la parte inerente al discorso in oggetto:

"Non rientrano nella suddetta fattispecie di esclusione dal tetto, le variazioni in aumento del trattamento economico derivanti dalle "progressioni di carriera comunque denominate ", che, per effetto di esplicita previsione normativa, producono nel triennio di riferimento effetti esclusivamente giuridici e non economici (cfr. "fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate"), compresi, per i dirigenti del SSN, i passaggi alla fascia superiore dell'indennità di esclusività al superamento positivo della verifica professionale triennale: nella suddetta accezione di ''progressioni di carriera comunque denominate" non è da ricomprendere, per ragioni che emergono sia da un'interpretazione logico-sistematica che alla stregua del principio di ragionevolezza, l'acquisizione della categoria superiore nell'ambito del sistema di classificazione conseguente alla partecipazione con esito positivo a concorso pubblico (in riferimento a riserva di posti o meno). Nella fattispecie sono invece da ricomprendere le progressioni economiche orizzontali;"


RE: progressioni verticali - rossi_marco - 20-09-2014 19:32

anche qui un parere simile:
http://portal.lavoropa.it/sites/default/...2_2010.pdf

incollo le parti che intteressano:

cosa accade se il dipendente interno cambia di categoria a seguito di uno di tali concorsi,
sfruttando la riserva (egli ha diritto al solo inquadramento in categoria superiore, ma non al
corrispondente trattamento economico?);
l’espressione “progressioni di carriera” deve essere riferita anche alle progressioni economiche
orizzontali oppure no (queste ultime sono disciplinate nel d. lgs. n° 150/2009 in un articolo
diverso da quello che si occupa delle prime).
Con riferimento a questi problemi, la RGS ha chiarito che l’espressione “progressioni di carriera
comunque denominate”, relativamente al personale contrattualizzato, è da intendersi riferita anche
ai passaggi all’interno delle aree/categorie (progressione economica, fatte salve le progressioni
decorrenti dall’1.1.2010), mentre la limitazione degli effetti nei casi di passaggi tra le aree è
circoscritta alle sole procedure, eventualmente ancora in corso, svolte anteriormente all’entrata in
vigore dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 150/2009 il quale ha equiparato i suddetti passaggi
alle assunzioni ordinarie (fatta salva la riserva di posti) anche in termini procedurali oltre che di
copertura finanziaria dell’onere conseguente. Quindi, l’interno vincitore di concorso pubblico
con riserva dei posti(ma anche, com’è evidente, per c.d. merito proprio) non viene penalizzato5


RE: progressioni verticali - rossi_marco - 21-09-2014 18:15

- Io sono C nel comune X
vinco un concorso interno e passo D sempre nel comune X: avanzamento carriera e novazione;

- Io sono C nel comune X
vinco un concorso da esterno e passo D sempre nel comune X: avanzamento carriera e novazione;

- Io sono C nel comune X
vinco un concorso e passo D nel comune Y: avanzamento carriera e novazione;


Se già sono dipendente pubblico qualsiasi passaggio ad area superiore sarebbe avanzamento di carriera con relativo nuovo contratto... pertanto per me sarà qualsiasi cosa sarà sempre soggetto a blocco?



RE: progressioni verticali - bianco_arturo - 26-09-2014 00:26

Nel caso di concorso pubblico vinto da un dipendente della categoria immediatamente inferiore dello stesso ente non si applica il blocco degli effetti economici delle progressioni, essendo quello un concorso pubblico. Il blocco degli effetti economici delle progressioni si applica nei concorsi con riserva agli interni, cioè nelle progressioni di carriera.
Arturo Bianco


RE: progressioni verticali - rossi_marco - 18-10-2014 17:30

Gent.mo dott. Bianco, nella bozza di stabilità 2015, quando all'art. 21. (Pagina 30) si dice che quanto disposto dal comma 21 art 9 del dl 78/2010, relativamente al solo PRIMO E SECONDO PERIODO è prorogato al 2015..... Proroga solo i non contrattualizzati. La proroga vale solo per le prime due frasi.
Di conseguenza per gli enti locali vale il termine attuale del blocco al 2014.

Pertanto le progressioni di carriera ed economiche, dal 1 gennaio 2015 torneranno ad avere effetti giuridici ed economici.

Questo fatto come deve essere inteso con la proroga a tutto il 2015 del tetto stipendiale che non deve essere superiore a quanto percepito nel 2010? (art. 9 comma 1 dl 78/2010) -
In pratica se ho ben capito non cambia niente... esatto?


RE: progressioni verticali - bianco_arturo - 09-11-2014 19:17

Al momento attuale non vi è la proroga del blocco del trattamento economico individuale disposto dal comma 1 dell'articolo 9 del DL n. 78/2010 anche per il 2015. Per cui dal prossimo 1 gennaio le progressioni sia economiche che giuridiche dovrebbero produrre i propri effetti anche economici.
Arturo Bianco