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stabilizzazione dei precari - rindone_brigida - 08-07-2014 15:24
l'art.35 comma 3 bis del d.lgs.165 e l'art.4, commi 6,7,8,9 e 9bis del D.L.101/2013 prevedono forme di reclutamento speciale per la stabilizzazione dei precari. Quali sono le "risorse disponibili" su cui calcolare il 50%? corrispondono alle cessazioni intervenute dal 2013 al 2016 o alla facoltà assunzionale del 40% ( oggi 60%) di cui all'art.76,comma 7 del D.L.112/2008? Tali restrizioni valgono anche per la stabilizzazione dei i lavoratori di cui al regime transitorio dei LSU, viste le deroghe introdotte dal comma 9bis dell'art.4 citato? RE: stabilizzazione dei precari - bianco_arturo - 13-07-2014 19:00
Occorre calcolare le risorse che negli anni dal 2013 al 2015 possono essere destinate a nuove assunzioni a tempo indeterminato, cioè oggi ad avviso di chi scrive: 40% spesa cessati 2011, 40% spesa cessati 2012, 60% spesa cessati 2013, 60% spesa cessati 2014 e 80% spesa cessati 2015. Sulla scansione temporale vi sono letture diverse, ad esempio il Ministero Interno ritiene che le cessazioni 2011 vadano calcolate al 20%. Le stabilizzazioni degli LSU vanno in deroga al tetto di spesa per le nuove assunzioni. |