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Dirigente: requisito di formazione - Versione stampabile

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Dirigente: requisito di formazione - quartarone_giovanni - 28-05-2014 13:58

Può un dipendente con laurea triennale, inquadrato nella categoria giuridica D3 (che ha ricoperto l’incarico dirigenziale presso il suo comune già da 10 anni), continuare a ricoprire tale incarico ai sensi dell’art.110 comma 1 TUEL? Ci sono nuove norme che lo vietano? Se sì, quali?


RE: Dirigente: requisito di formazione - bianco_arturo - 28-05-2014 21:52

L'ultimo periodo del comma 6 del DLgs n. 165/2001 espressamente così recita: "La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509". Per cui alla scadenza tale incarico non può essere rinnovato se il dipendente è in possesso di una laurea triennale.
Arturo Bianco


RE: Dirigente: requisito di formazione - quartarone_giovanni - 28-05-2014 21:55

Ma questa norma è vincolante anche per gli Enti Locali o solo per i ministeri?


RE: Dirigente: requisito di formazione - bianco_arturo - 23-06-2014 22:57

La norma è vincolante per i ministeri, ma si ricorda che le previsioni di cui al DLgs n. 165/2001 si applicano come disposizioni di principio anche per gli enti locali.
Arturo Bianco


RE: Dirigente: requisito di formazione - martucci_giuseppe_giuseppe - 24-10-2014 09:58

cosa succede se in un comune, avendo il sindaco formalizzato l'incarico fiduciario di P.O. (senza selezione e ad personam priva di laurea specialistica) non si adegua alle disposizioni di principio del D.Lgs n. 165/2001 e non precede nemmeno alla rotazione dell'incarico, in attuazione delle misure anticorruzione?


RE: Dirigente: requisito di formazione - bianco_arturo - 12-11-2014 20:26

La individuazione di un responsabile sulla base di criteri fiduciari è da ritenere illegittima ed è fonte di maturazione di possibile responsabilità amministrativa.
Le modalità di applicazione della rotazione degli incarichi ad elevato rischio di corruzione devono essere fissate dal piano anticorruzione. Esse devono tenere conto della specificità dei comuni, in particolare dei piccoli ai fini della evidenziazione di particolari condizioni di infungibilità.
Arturo Bianco