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Mobilità in entrata e spesa di personale - Versione stampabile

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Mobilità in entrata e spesa di personale - quartarone_giovanni - 10-07-2013 17:03

Un comune di 48mila abitanti, rispettoso del patto di stabilità, può oggi procedere ad assunzione mediante mobilità volontaria in entrata (attraverso dipendenti provenienti da comuni sottoposti al patto di stabilità) rispettando il limite della spesa del personale dell’anno 2012?

Tale comune crede che, anche attraverso l’istituto della mobilità, si possa assumere solo il 40% del personale che ha avuto una cessazione del rapporto di lavoro.

Qualcuno ha qualche delibera di corte dei conti che chiarisce la questione?


RE: Mobilità in entrata e spesa di personale - boiero_livio - 12-07-2013 11:53

La neutralità della mobilità

Prima di capire se la mobilità corrisponda o meno ad una nuova assunzione e quindi rientri nel concetto di “turn-over” del 40% della spesa delle cessazioni dell’anno precedente, sono necessarie alcune considerazioni.
Intanto, anche la mobilità in entrata, è possibile solo se sono rispettate le seguenti disposizioni:
- art. 1, commi 557 e 557-bis, legge 296/2006: riduzione della spesa complessiva del personale (determinata secondo la circolare 9/2006) rispetto al corrispondente ammontare dell'anno precedente;
- art. 76, comma 7, d.l. 112/2008: incidenza della spesa del personale (determinata secondo la deliberazione n. 27/CONTR/11 della Corte dei Conti, Sezioni Riunite) non pari o superiore al 50% del totale delle spese correnti; nella spesa del personale, ai sensi dell'art. 20, comma 9, del d.l. 98/2011 vanno ricomprese anche le spese di personale relative a società a partecipazione pubblica totale o di controllo con determinati requisiti, indicati nel medesimo articolo di legge;
- art. 7, comma 2, lettera d), d.lgs. 149/2011: rispetto del patto di stabilità dell'anno precedente .

Come è stato affermato più in alto, per gli enti soggetti a patto di stabilità, le assunzioni di personale (per assunzione si dovrebbe intendere come accesso dall'esterno della pubblica amministrazione) possono avvenire, ai sensi dell'art. 76, comma 7, d.l. 112/2008, nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente (personale a tempo indeterminato).
Rispetto a questo dato, la mobilità, ai fini assunzionali, viene considerata “neutra” qualora l’istituto trovi applicazione tra enti che hanno limitazioni alle assunzioni. In virtù dell’articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), il concetto di “neutralità” va inteso nel senso che la stessa non può essere considerata né nel tetto delle cessazioni e neppure in quello delle assunzioni (40% spesa dei cessati per enti soggetti a patto e una assunzione per ogni cessazione per enti non soggetti a patto) .

La questione è stata ben riassunta dalla Sezione regionale della Corte dei Conti Lombardia nella deliberazione n. 140 del 15 aprile 2013, dove un sindaco, dopo aver precisato che il suo comune rispetta i surriferiti parametri fondamentali in materia di spesa per il personale, poneva il seguente quesito: “Tanto precisato dal comune, l’ente evidenzia di avere avuto una cessazione di personale nel 2012 ed una nel 2013 (entrambe categoria B3) e pertanto avanza i seguenti due quesiti
- (omissis…);
- utilizzare la quota di spesa di personale “residua” per coprire un posto di istruttore amministrativo mediante mobilità volontaria, ex art. 30 del D.lgs. 165/2001”.
I giudici contabili si sono espressi in questo modo: < Il rapporto tra l’istituto della mobilità volontaria e la normativa limitativa alle assunzioni, infatti, trova disciplina nell’articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, secondo il quale «in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente».
Le Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, hanno poi precisato, nella deliberazione n.59/CONTR/10 del 6 dicembre 2010, che “relativamente agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, nei confronti dei quali operano i vincoli in materia di assunzione […], le cessioni per mobilità volontaria possono essere considerate come equiparabili a quelle intervenute per collocamento a riposo nella sola ipotesi in cui l’ente ricevente non sia a sua volta sottoposto a vincoli assunzionali”.
Tale conclusione è avvalorata dall’affermazione, contenuta nella deliberazione n. 53/CONTR/2010 delle stesse Sezioni Riunite, che “l’obiettivo della neutralità finanziaria si può conseguire, a livello di comparto, quando entrambi gli enti locali sono soggetti a vincoli di assunzione (o, meglio ancora, sono in regola con le prescrizioni del Patto)”.
Da tali pronunce, argomentando a contrario, si deduce che, ai fini della disciplina limitativa delle assunzioni per il personale, in caso di enti entrambi sottoposti a limiti alla facoltà di procedere a nuovi reclutamenti, il trasferimento in mobilità, per l’ente di origine, non costituisce “cessazione” legittimante assunzioni dall’esterno e che, dall’altro lato, non integrano “assunzioni”, per l’ente destinatario, gli ingressi di personale in mobilità”>>.



RE: Mobilità in entrata e spesa di personale - bianco_arturo - 05-08-2013 22:21

Solo alcune integrazioni: le assunzioni per mobilità sono sottoposte alle condizioni per potere effettuare assunzioni (rispetto del patto, del tetto alla spesa del personale e del rapporto tra questa e la spesa corrente), ma non vanno considerate nel tetto del 40% della spesa del personale cessato. Questa neutralità vale per la mobilità da qualunque ente, così come vale a contrario che la mobilità in uscita non può essere considerata come cessazione.
Cordiali saluti
Arturo Bianco