Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni - quartarone_giovanni - 24-01-2013 17:08
Art. 48. DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. 198
1. Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1, e 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attivita', il Comitato di cui all'articolo 10, e la consigliera o il consigliere nazionale di parita', ovvero il Comitato per le pari opportunita' eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parita' territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunita' di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attivita' e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi. A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l'eventuale scelta del candidato di sesso maschile e' accompagnata da un'esplicita ed adeguata motivazione. I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale. In caso di mancato adempimento si applica l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 57, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 6 c. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.
Quesito
A quali assunzioni fa riferimento l’art. 6 c.6 del D.Lgs 165/2001? Alle assunzioni attraverso concorso pubblico? O anche a quelle previste dall’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)?
Riguarda solo le assunzioni del personale non dirigente o anche quelle afferenti l’area dirigenziale?
A chi deve essere denunciata l’inadempienza dell’art. 48 del D.Lgs n. 198/2006?
L'art. 48 sopra citato trova applicazione anche nei confronti dell’Agenzia Territoriale per la Casa, visto che è un ente pubblico non economico oppure, visto che l’articolo in questione non annovera le regioni tra i diretti destinatari della disposizione, dà di conseguenza all’agenzia sopra citata la possibilità di ignorare la norma?
RE: Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni - bianco_arturo - 31-03-2013 21:34
Il dettato normativo non può che essere inteso in senso ampio, alla luce del suo dettato e della inclusione esplicita anche delle assunzioni protette. Per cui, a parere di chi scrive, ed in assenza di indicazioni esplicite provenienti da livelli istituzionali, sono comprese anche le mobilità in entrata e le assunzioni dei dirigenti. La violazione di questa disposizione deve essere segnalata al TAR al fine dell'annullamento delle eventuali procedure concorsuali indette da PA. La norma si estende agli enti pubblici non economici, ma non alle regioni.
Arturo Bianco
|