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ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA SU DUE COMUNI LIMITROFI - Versione stampabile

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ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA SU DUE COMUNI LIMITROFI - rosati_severio - 29-05-2012 17:35

Un contribuente è proprietario di tre unità immobiliari, un A/3, un C/6 e un C/2, l’abitazione e il garage sono ubicati sul territorio di un Comune ove il proprietario ha la residenza e pertanto il fabbricato risulta come abitazione principale, il deposito è ubicato sul territorio di un altro Comune confinante con il primo.
Il contribuente fa istanza al Comune ove è ubicato il deposito affinché gli venga riconosciuto il diritto di pertinenza dell’abitazione.
Il Comune in cui è ubicato l’immobile accatastato come magazzino, C/2, come può riconoscere giusto il pagamento dell’Imposta calcolata con l’aliquota dell’abitazione principale?
La Circolare del Ministero delle Finanze n. 19E del 01.03.2001 nel ribadire che le pertinenze, così come definite dall’art. 817 del C.C., hanno diritto alle agevolazioni previste per la prima abitazione, sancisce altresì che tali agevolazioni non si applicano qualora il bene pertinenziale è ubicato in un punto distante o addirittura si trovi in un comune diverso da quello dove è situata la “prima casa”.
Il quesito che vengo a porvi è appunto volto a conoscere risoluzioni normative idonee da poter riconoscere al suddetto contribuente il diritto che vanta nell’immobile censito in cat. C2.
Ringrazio quanti vorranno rispondere al presente quesito.


RE: ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA SU DUE COMUNI LIMITROFI - cerquiglini_edero - 31-05-2012 12:17

il collega Rosati dovrebbe chiarire meglio i termini del quesito.
siccome conosco il problema aggiungo una ulteriore informazione:

L'abitazione e il garage in questione sono situate lungo la linea di confine tra i due Comuni e situati nel Comune "A"

Il magazzino dista ca. 15 mt. dalla abitazione ed è situato nel Comune "B"

A mio modo di vedere il caso è uno di quelli "limite" che ovviamente le norme non possono contemplare e quindi dovrebbe essere risolto applicando una buona dose di "buonsenso".

il Comune "B" potrebbe avere tutti i motivi, se esamina la questione in modo asettico,  per tassare il magazzino come fabbricato a disposizione, ma con ciò andrebbe a calpestare un diritto del contribuente, stante che nei fatti è comprovato che l'immobile in questione ha i requisiti di pertinenza così come definita dal Codice Civile.

Secondo il sottoscritto la questione andrebbe risolta accordando l'agevolazione al contribuente.