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Termini per le operazioni dell'Adunanza dei presidenti di seggio - greco_adriana - 10-05-2012 10:06
In questo Comune si sono svolte, in data 6 e 7 maggio 2012, le votazioni per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale; il Comune è diviso in otto sezioni elettorali, concorrevano all’elezione due liste di 15 candidati ciascuna e due candidati sindaci. Ai sensi dell’art. 47 del D.P. Reg. 20-8-1960, n. 3 (T.U. delle leggi per l’elezione dei consigli comunali della Regione siciliana), “Il presidente dell’ufficio della 1^ sezione… nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore 8 del mercoledì, riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni …………. e fa la proclamazione degli eletti……….. Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi”. Inoltre, ai sensi dell’art. 8, comma 2 ter, della l.r. 26-8-1992, n. 7 (Norme per l’elezione con suffragio popolare del Sindaco ecc.) “Le operazioni dell’ufficio centrale o dell’adunanza dei presidenti relative all’elezione del sindaco vanno espletate con precedenza rispetto a quelle relative all’elezione del consiglio comunale e vanno completate entro il mercoledì successivo al giorno di votazione”. Il combinato disposto delle norme sopra citate delinea un quadro in cui le operazioni dell’adunanza si svolgono in successione entro il mercoledì, con precedenza per la proclamazione del sindaco. Salve cause di forza maggiore, non sembra possibile che le operazioni dell’adunanza dei presidenti siano interrotte ad libitum, in assenza di cause ostative che comunque dovrebbero riguardare l’impossibilità di costituire o ri-costituire la maggioranza dell’organo, anche con i vice-presidenti qualora i presidenti fossero impediti. Sebbene non espressamente previsto, inoltre, trattandosi di operazioni di un seggio elettorale le stesse dovrebbero essere compiute in successione, dall’apertura alla chiusura del verbale, il quale infatti è predisposto senza paragrafi che diano conto della chiusura e riapertura delle operazioni. |