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Indennità di rischio - quartarone_giovanni - 07-04-2012 15:35
Gli educatori dell’asilo nido entrano in contatto con materiale organico prodotto dai bambini: vomito, feci urine, ecc. RE: Indennità di rischio - bianco_arturo - 07-04-2012 19:02
Le condizioni per il riconoscimento del diritto alla indennità di rischio sono fissate dalla contrattazione decentrata. Il contratto nazionale, articolo 37 CCNL 14.9.2000, cd code contrattuali, si limita a dire che essa remunera "le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità personale". L'ARAN ha aggiunto che essa non deve essere attribuita a dipendenti di un intero profilo professionale. Personalmente avrei dei dubbi sulla presenza di una condizione effettiva di rischio che risponda ai requisiti previsti dal contratto nazionale, si può forse valutare la opportunità del riconoscimento della indennità di disagio, anche se per molti versi siamo in presenza di un elemento che è tipico del profilo professionale. RE: Indennità di rischio - quartarone_giovanni - 17-04-2012 21:32 Mi fa tre o quattro esempi di lavoratore esposto a rischio continuo e diretto? RE: Indennità di rischio - bianco_arturo - 25-04-2012 16:59
I lavoratori che utilizzano macchinari pericolosi; i lavoratori che lavorano in condizioni di rischio elevato (ad esempio in mezzo alla strada o su scale etc); i necrofori che lavorano a contatto con salme. RE: Indennità di rischio - quartarone_giovanni - 31-05-2012 14:12
Alla luce dei precedenti pareri secondo voi è ammissibile la frase che di seguito si riporta? RE: Indennità di rischio - bianco_arturo - 25-06-2012 18:27
Gentilissimo, |