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  limite art. 9 comma 28 DL 78 - Versione stampabile

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  limite art. 9 comma 28 DL 78 - nardi_giulio - 23-01-2012 20:24

Come noto l’art. 9 comma 28 del Dl n. 78/2010 dopo le recenti modifiche prevede che anche gli enti locali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita’ nell’anno 2009.
Tale limite comprende secondo voi i seguenti casi (fermi restando comunque che qualcuno nutre forti dubbi anche sulla possibilità di continuare ad applicare “in assoluto “ le norme di cui ai punti 1, 2 e 5) in quanto non più vigenti dopo la riforma Brunetta) ?
1) art.110 del TUEL comma 1 dove c’è già il limite dell'8% (in attesa della mancata operatività del 18%);
2) art. 110 del TUEL comma 2 (cd. incarichi extradotazionali) dove c’è già il limite del 5% (della dotazione direttivi + dirigenti);
3) convenzioni art. 30 del Tuel per lo svolgimento di funzioni associate ?
4) utilizzo del personale su più amministrazioni ai sensi dell’art. 14 del Ccnl 2004 ?
5) utilizzo dell’attività lavorativa (per un max di 12 ore settimanali) di dipendenti di altre amministrazioni ai sensi del comma 557 della Finanziaria 2005 (possibilità limitata a soli determinati enti più piccoli) ?
Ci sono novità nell’ultimo decreto ?


RE:   limite art. 9 comma 28 DL 78 - bianco_arturo - 02-02-2012 11:10

Le possibilità di ricorrere agli articoli 110 TUEL, sia per incarichi per la copertura di posti vacanti in dotazione organica che extra dotazione organica, nonché di ricorrere al comma 557 della legge finanziaria 2005 sono ancora utilizzabili, in quanto non vi sono abrogazioni né implicite né esplicite.
La legge di conversione del DL 216/2011, cd milleproroghe, prevede che nel 2012 vadano fuori dal tetto del 50% della spesa 2009 le assunzioni effettuate negli enti locali per i vigili ed il personale delle scuole. Sulla base di tale modifica si rafforza, a parere del sottoscritto, la interpretazione che non vi sono altre deroghe al tetto di spesa per le assunzioni flessibili. Sulla materia non vi sono finora pronunce interpretative provenienti da livelli istituzionali (Corte Conti, FFPP etc). A parere d chi scrive l'unica deroga sono le convenzioni ex articolo 30 TUEL in quanto riguardano un intero servizio/funzione.
Cordiali saluti
Arturo Bianco


RE:   limite art. 9 comma 28 DL 78 - nardi_giulio - 10-03-2012 19:06

torno sull'argomento:

per gli incarichi art.110 del TUEL si può concludere :
per il comma 1 il limite dell'8% (in attesa della mancata operatività del 18%) si somma a quello del 50% ?
per il comma 2 (cd. incarichi extradotazionali) il limite del 5% (della dotazione direttivi + dirigenti) si somma a quello del 50%;

Il limite dell'8% vale anche per incarichi di alta specializzazione o per responsabile di posizione organizzativa in enti senza dirigenza ( letteralmente il d.lgs. 165/2001 parlerebbe solo di Dirigenti...) ?

Infine nel limite del 50% di cui all’art. 9 comma 28 del Dl n. 78/2010 rientrano i cd. voucher/buoni lavoro (lavoro occasionale accessorio)o questi trattandosi non di veri e propri contratti di lavoro rientrano solo nel limite genrale di riduzione dispesa del personale ?


RE:   limite art. 9 comma 28 DL 78 - bianco_arturo - 18-03-2012 23:28

Il limite al tetto di spesa per le assunzioni flessibili si pone anche per quelle ex articolo 110, commi 1 e 2, aggiungendosi a quelli dettati da tale disposizione.
Il tetto dell'8% vale negli enti sprovvisti di dirigenti per i responsabili titolari di posizione organizzativa. A parere di chi scrive, sulla base delle indicazioni dettate dalle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti, tale tetto si applica anche alle elevate professionalità, vista la finalità legislativa di ridurre il ricorso al cd spoil system.
A parere di chi scrive il tetto si applica anche al lavoro accessorio o cd voucher, in quanto forma di assunzione flessibile.
Si sottolinea che la inclusione nel tetto del 50% della spesa 2009 del ricorso al comma 557 della legge finanziaria 2005 non deve essere considerata necessariamente inclusa in questo tetto.
Cordiali saluti
Arturo Bianco