Nullaosta alla mobilità esterna - quartarone_giovanni - 24-06-2010 18:35
Il nullaosta alla mobilità esterna rilasciato al dipendente è sempre valido o ha una scadenza?
L’atto con cui si rilascia il nullaosta è una determinazione dirigenziale o una deliberazione della giunta comunale?
RE: Nullaosta alla mobilità esterna - quartarone_giovanni - 08-07-2010 14:30
L’articolo 30 del D.lgs 165/2001 e s.m.i. dice:
Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.
Pertanto il nullaosta deve essere un atto dirigenziale e non politico.
Resta solo la prima domanda a cui non so dare risposta. Il nullaosta ha una scadenza?
RE: Nullaosta alla mobilità esterna - bianco_arturo - 12-07-2010 00:34
Il nulla osta previsto dal vecchio testo dell'articolo 30 del DLgs n. 165/2001, comma 1 ("Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza") è stato abrogato dal DLgs n. 150/2009.
Il DLgs n. 150/2009, sciogliendo dubbi che esistevano precedentemente sulla competenza della giunta e dei dirigentu, ha chiarito che per conto dell'ente di provenienza il parere favorevole sulla mobilità in uscita deve dare dal dirigente dell'articolazione organizzativa in cui il dipendente presta servizio e così il parere favorevole in entrata deve essere dato sempre dal dirigente della specifica articolazione organizzativa.
Non è previsto dalla normativa alcunchè sul periodo di durata di tale parere. Periodo che, in assenza di specifiche disposizoni, è riferito alla domanda presentata dal dipendente. La materia può essere, ad avviso di chi scrive, disciplinata in sede regolamentare.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
RE: Nullaosta alla mobilità esterna - onorati_roberto - 16-07-2010 11:57
Nessun dubbio che i pareri siano di competenza dei dirigenti. E' un aspetto però questo che è bene disciplinare nel regolamento poichè il parere non è l'atto finale (come poteva essere il vecchio nulla-osta), che può essere attribuito anche ad altro organo. A mio parere occorre anche evidenziare la necessità di un atto di indirizzo della Giunta, del tutto pacifico nel caso di mobilità in entrata (visto che si tratta di nuova assunzione da prevedere nel piano occupazionale) ma che è indispensabile anche nel caso di mobilità in uscita, dal momento che si tratta di cedere il contratto di un dipendente ad un altro ente, dipendente che è stato assegnato a quell'unità organizzativa dalla giunta con il PEG per il raggiungimento di quegli obiettivi. Per cui mi sembra necessario un accordo tra dirigente e Giunta.
RE: Nullaosta alla mobilità esterna - scavarda_iris - 21-07-2010 17:40
L'atto con cui rilasciare il nulla-osta, a mio avviso, rimane di competenza della Giunta, in quanto la mobilità esterna di un dipendente incide sulla composizione della dotazione organica, quindi sulle risorse umane assegnate con il PEG ad uno specifico responsabile di servizio. Ovvio, che occorra il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato.
Per quanto attiene l'eventuale scadenza, dato che non è prevista né dal D.LGS. 165/2001, nè dai CC.CC.NN.LL., se si ritiene opportuno fissare una scadenza si potrebbe intervenire sul regolamento degli Uffici e dei Servizi.
RE: Nullaosta alla mobilità esterna - bianco_arturo - 11-08-2010 08:41
L'intervento della giunta sulla mobilità in entrata si realizza all'atto della adozione del programma del fabbisogno di personale, che deve prevedere tale posto tra quelli da coprire.
Per la mobilità in uscita, fermi restando i dubbi che anche nel passato il tema fosse di competenza della giunta, dopo il DLgs n. 150/2009 è da considerare pacifico che il parere deve essere dato dal dirigente del settore presso cui il dipendente svolge la sua attività e che si è in presenza di un atto di gestione. Ovviamente la giunta può esprimersi tramite direttive di carattere generale, ivi comprese le indicazioni di PEG. Ma si deve sottolineare il ruolo centrale che è comunque assegnato ai singoli dirigenti.
Arturo Bianco
RE: Nullaosta alla mobilità esterna - quartarone_giovanni - 27-04-2013 09:54
Per quanto riguarda il comparto sanità valgono sempre le stesse regole?
Per essere più esplicito allego di seguito le due norme del CCNL sanità e sottolineo le parti più importanti: quelle che rendono impossibile trattenere il dipendente nell'ente di appartenenza.
ART. 19 CCNL integrativo del 20 settembre 2001 comparto sanità
Mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi
1. La mobilità volontaria dei dipendenti tra le aziende e tutti gli enti del comparto di cui al CCNQ del 2 giugno 1998 - anche di Regioni diverse – in presenza della relativa vacanza di organico avviene a domanda del dipendente che abbia superato il periodo di prova, con l’assenso dell’azienda di destinazione e nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del dipendente stesso.
2. Il nulla osta dell’azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di un mese.
3. Nel caso in cui il nulla osta venga concesso, ma sia rinviato ad una data posteriore a quella richiesta dal dipendente, il posticipo non può essere superiore a tre mesi.4. La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il dipendente trasferito.
5. Al fine di favorire la mobilità esterna, le aziende ed enti, nell’ambito della programmazione annuale del fabbisogno del personale individuano i posti da mettere a disposizione a detto titolo nelle varie categorie e profili professionali. Le aziende possono ricorrere anche ad apposito bando al quale deve essere data la maggiore pubblicità possibile. In tal caso, in mancanza di domande pervenute nei termini, procedono sulla base delle domande eventualmente presentate anche dopo la scadenza.
6. In caso di più domande rispetto ai posti messi a disposizione l’azienda procede ad una valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base al curriculum di carriera e professionale del personale interessato in rapporto al posto da ricoprire. A parità di valutazione possono altresì essere prese in considerazione documentate situazioni familiari (ricongiunzione del nucleo familiare, numero dei famigliari, distanza tra le sedi etc.) o sociali.
7. Il comma 1 si applica anche nel caso di mobilità intercompartimentale dei dipendenti purchè le amministrazioni interessate abbiano dato il proprio nulla osta. La comunicazione del nulla osta o del suo diniego da parte dell’azienda di appartenenza è effettuata entro un mese dalla data della domanda.
8. Sono disapplicati gli artt. 40, 41, 42 del DPR 761/1979 e gli artt. 12, 13, 14, 15 del DPR 384/1990 e art. 9 del CCNL del 22 maggio 1997.
Art. 21 – ccnl 19.04.04 comparto sanità
Mobilità
1. Il personale ammesso a particolari corsi di formazione o di aggiornamento (quali ad esempio corsi post – universitari, di specializzazione, di management e master) a seguito dei relativi piani di investimento dell’azienda o ente deve impegnarsi a non accedere alla mobilità volontaria di cui all’art. 19 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 se non siano trascorsi due anni dal termine della formazione.
2. In caso di perdurante situazione di carenza di organico, il personale neo assunto non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni dall’assunzione comprensivi del preavviso previsto dall’art. 19, comma 3 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001.
3. Il comma 2 entra in vigore il 1 settembre 2004. Sono fatte salve le procedure dell’art. 19 citato per le domande di mobilità che abbiano ottenuto il nulla osta dell’azienda o ente di destinazione del dipendente alla data del 31 agosto 2004.
4. In considerazione dell’eccezionalità e temporaneità della situazione evidenziata al comma 2 nonchè del suo carattere sperimentale, la clausola è soggetta a verifica delle parti al temine del quadriennio. In caso di vacanza contrattuale, la clausola scadrà comunque il 31 dicembre 2006.
5. Nell’ambito della disciplina di cui all’art. 19 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, è tuttora consentita la mobilità a compensazione - all’interno del comparto - fra i dipendenti di corrispondente categoria, livello economico e profilo professionale, previo consenso dell’azienda od ente interessati.
RE: Nullaosta alla mobilità esterna - bianco_arturo - 14-06-2013 17:53
Non ho competenza specifica sul comparto sanità. A differenza degli enti locali i dipendenti possono essere trasferiti anche senza la volontà dell'ente.
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