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Trattenimenti in servizio - Versione stampabile

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Trattenimenti in servizio - marrone_maria_rosaria_ - 24-06-2010 11:08


L'art. 9 del d.l. n.78/10 al comma 31 dispone che i trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti. Questo significa che, trovandosi in tale situazione, deve essere rifatta l'istruttoria e disposto il trattenimento in servizio solo se ci sono le condizioni previste dalla normativa in materia di assunzione?
Inoltre, la facoltà consentita dall'art. 16 del d.lgs.n. 503/92 di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del 70° anno d'età, è ancora in vigore? E se così fosse, i periodi di lavoro derivanti dall'esercizio di questa facoltà sono considerati lavorativi a tutti gli effetti cioè vengono conteggiati ai fini del trattamento pensionistico?
Grazie.


RE: Trattenimenti in servizio - bianco_arturo - 12-07-2010 00:22

I trattenimenti in servizio a cui la norma si riferisce sono quelli che vanno da 65 a 67 anni di età o, meglio, per i 2 anni successivi al compimento dei limiti di età. I trattenimenti in servizio fino a 70 anni sono stati abrogati nelle PA dal DL n. 223/2006, cd Bersani Visco.
L'articolo 9, comma 31, del DL n. 78/2010 dispone che siano privi di effetto le relative istanze accolte prima della data di entrata in vigore del DL e con decorrenza dallo 1.1.2011 ed impone alle PA di riconsiderarle. Alla base di tale scelta il fatto che, da tale data, sempre sulla base della stessa disposizione, i trattenimenti in servizio devono essere considerati come nuove assunzioni.
Cordiali saluti
Arturo Bianco