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LEGGE FINANZIARIA 2010 - fazzi_luciano - 16-04-2010 15:53 La legge Finanziaria 2010 riporta alcune disposizioni tra le quali il comma 186 lett. e) dell'art.2 che prevede l'obbligo per i comuni di sopprimere i consorzi di funzioni con conseguente successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici ed a ogni altro effetto. in particolare si precisa che sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo ideterminato esistenti,con assunzione da parte dei comuni delle funzioni esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse. A tale riguardo mi chiedo cosa possa comportare il "rientro" nell'ente di nuovo personale a tempo indeterminato soprattutto per quegli enti che non avendo rispettato il patto di stabilitą non possono procedere a nuove assunzioni o nel caso di accollo di debiti (successione nei rapporti giuridici in essere) per quegli enti che hanno raggiunto il limite massimo di indebitamento. A tale proposito la Regione Toscana ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale per far dichiarare l'illegittimitą della norma. Staremo a vedere.... |