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Tempo determinato - Caso di scuola - Versione stampabile

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Tempo determinato - Caso di scuola - bertagna_gianluca - 01-03-2008 09:02

Scusate... io sono sempre quello della lettura alla lettera della norma.

L'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dalla Finanziaria 2008 ha un "buco".

Ovviamente la mia è una interpretazione totalmente fuori ratio però leggendo bene bene...

Cioè. Graduatoria aperta.
Assumo un soggetto "A" per tre mesi. Il primo in graduatoria.
Finisce l'incarico.
Dopo un tot di tempo (ad esempio dieci mesi) ho un'altra esigenza e la graduatoria è ancora valida.
Cosa faccio?
Chiamo il primo, cioè "A"? O passo al secondo?

Il comma 2 dice: divieto di rinnovo con altra forma contrattuale... ma io in questo caso sono nella medesima forma contrattuale... quindi potrei/dovrei prendere "A"?

A voi l'ardita sentenza.

Ripeto, è totalmente fuori ratio... però se io fossi A e voi non mi prendeste... mah, forse un tentativo di ricorso lo farei.

Che ne pensate?


RE: Tempo determinato - Caso di scuola - campanaro_daniele - 03-03-2008 10:39

Per la verità letteralmente il comma 2 non ammette: "il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale", quindi sono due in casi vietati.
Forse il caso di scuola che hai proposto si riferisce al primo divieto: il rinnovo del contratto, che ovviamente non può essere che all'interno della medesima forma contrattuale.
Il secondo divieto contenuto nel comma vorrebbe evitare che la medesima persona possa venire invece assunta in tempi diversi con le altre forme contrattuali cd. flessibili (es. lavoro dipendente/cococo/interinale). Fermo restando che il senso e lo spirito della norma dovrebbe essere quello di evitare la nascita di altro precariato, la domanda che mi pongo è: ma quanto durano in capo ad ogni singolo lavoratore flessibile questi due divieti?