certificazione patto anno 2015 - garavaglia_silvia - 22-03-2016 10:09
Buongiorno,
dovendo redigere la certificazione del patto di stabilità 2015 ci sorge un dubbio in merito al corretto importo da indicare nel rigo FCDE (stanziamento definitivo di competenza di parte corrente del Fondo crediti di dubbia esigibilità).
Il nostro stanziamento definitivo di bilancio (che corrisponde all’importo variato ed assestato) ammonta ad una certa cifra.
Dovendo ora redigere il conto consuntivo abbiamo la necessità di accantonare nell’avanzo di amministrazione una cifra inferiore rispetto a quella prevista definitivamente in bilancio in quanto un’entrata considerata inizialmente dubbia e per la quale era stato calcolato il FCDE non è stata accertata perché non dovuta.
Quindi pensiamo che sia corretto inserire nella certificazione non l’importo definitivamente stanziato a bilancio (con le variazioni) bensì l’importo rivisto in sede di rendiconto 2015 che accantoneremo nell’avanzo di amministrazione (cioè ridotto di pari importo dell’entrata non accertata).
Attendiamo un vs. parere in merito.
Grazie.
RE: certificazione patto anno 2015 - cascone_gennaro - 22-03-2016 12:11
La risposta è contenuta nel recente DM sulla certificazione 2015 che di seguito si riporta:
""D. FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ - Chiarimenti
Come meglio precisato al paragrafo B.2.2 del decreto del Ministero dell’economia e finanze n. 52505 del 26 giugno 2015, relativo al monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno 2015, il comma 3 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, come modificato dal comma 490 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ha stabilito che, ai fini della determinazione del saldo finanziario rilevante per il rispetto del patto di stabilità 2015, rilevano gli stanziamenti di competenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all’articolo 167 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL).
Pertanto, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno 2015, nel calcolo del saldo finanziario di cui al citato comma 3 dell’articolo 31, rientra, fra le spese, il valore dell’accantonamento annuale stanziato nel predetto Fondo di parte corrente, aggiornato alle ultime variazioni di bilancio intervenute (Missione 20, Programma 02, titolo I spese correnti, previsioni di competenza, dell’allegato n. 9 – Bilancio di previsione di cui alla lettera a), del comma 1 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 118 del 2011).
(...)""
GC
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