Errori imputazione esigibilità riaccertamento straordinario 2014 - sirressi_silvia_maria - 14-01-2016 10:25
Buongiorno,
pongo il seguente quesito: "in sede di riaccertamento straordinario dei residui 2014 ho riportato sul 2015:
- residui dell'Imu agricola non incassata alla data di approvazione del rendiconto;
- tutti i residui rivenienti dagli accertamenti ordinari dei ruoli Tarsu annualità 2010/2014 (ruoli accertati e non incassati);
- i residui da addizionale comunale Irpef.
Contestualmente ho calcolato il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità sull'Imu agricola e sugli accertamenti Tarsu, facendo la media semplice dell'ultimo quinquiennio del rapporto fra residui attivi alla data del 01/01 e gli incassi in conto residui e la stessa somma è confluita nella quota accantonata dell'allegato B/1 del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.
Nel riaccertamento straordinario, prospetto allegato B/1 – rigo 3 non si è formato il FPV entrata di parte corrente da iscrivere nell'entrata del bilancio 2015 e successivi, in quanto i residui attivi erano maggiori dei residui passivi, bensì è stata generata nella variazione di bilancio 2015 una posta di spesa a quadratura dello stesso importo pari alla differenza fra entrate e spese correnti (FPV negativo) di € 100.000,00 (a titolo esemplificativo) codificato come "Disavanzo".
Di conseguenza nell'anno 2015 mi ritrovo sui competenti i capitoli di entrata le suddette somme oggetto di riaccertamento straordinario che, invece, avrebbero dovuto essere lasciate a residuo e il FCDE sulle stesse somme è stato accantonato e ripianato, insieme al risultato del riaccertamento straordinario 2014, in pari quote per 30 anni.
Quesito n. 1 - come posso sanare tale situazione?? Mi conviene lasciare tutte le somme in entrata sul 2015 e riaccertarle in base al criterio di esigibilità nel rendiconto 2015, lasciandole nella stessa annualità??
Quesito n. 2 – Ai fini del del patto di stabilità, per neutralizzare gli accertamenti di competenza degli anni 2014, riaccertati sul 2015 e bilanciati con il FPV spese, posso inserire nel prospetto del monitoraggio MONIT/15 – Entrate, rigo S0 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) l'importo che mi ritrovo in spesa come "Disavanzo" di € 100.000,00 (previsione)??
Quesito n. 3 – Il FCDE accantonato nel riaccertamento straordinario 2014 e calcolato sulle entrate Tarsu e Imu, nel momento in cui le rendo inesigibili nel riaccertamento 2015, come lo movimento, considerato che il disavanzo da riaccertamento straordinario 2014 è stato ripianato in quote annuali per 30 anni???"
Spero di essere stata chiara nell'esposizione dei quesiti.
Grazie infinite per chi voglia darmi alcune dritte.
RE: Errori imputazione esigibilità riaccertamento straordinario 2014 - cascone_gennaro - 14-01-2016 13:05
Ai quesiti posti si risponde nel seguente modo:
Quesito 1: la situazione si può sanare in sede di riaccertamento ordinario 2015.
Quesito 2: la risposta è negativa.
Quesito 3: la finalizzazione del FCDE è proprio l'utilizzo per la copertura della cancellazione dei residui attivi.
G. C.
RE: Errori imputazione esigibilità riaccertamento straordinario 2014 - sirressi_silvia_maria - 14-01-2016 15:46
Grazie per la risposta. Un ulteriore dubbio. In riferimento al quesito 2, le entrate e spese correnti riaccertate sul 2015 influiscono sui saldi del patto di stabilità 2015. Pertanto le somme IMU e Tarsu che ritengo erroneamente riaccertate le decurto dagli accertamenti 2015 (rigo E1) del prospetto del monitoraggio del patto al fine di evitare gli effetti distorsivi sui saldi???
In riferimento al quesito 3, il FCDE da riaccertamento straordinario ha concorso alla formazione del disavanzo da ripianare in 30 anni. Man mano che rendo inesigibili le relative entrate al quale il Fondo afferisce, decurto la quota di 1/30 del FCDE a suo volta accantonato???
Ringrazio nuovamente
RE: Errori imputazione esigibilità riaccertamento straordinario 2014 - cascone_gennaro - 14-01-2016 16:52
La risposta alla prima domanda è positiva.
Rispetto alla seconda invece ritengo che il disavanzo da ripianare nel trentennio sia intangibile, mentre il fcde viene abbattuto in misura pari alle cancellazioni di residui attivi che lo stesso va a coprire.
G.C.
|