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ART. 18 L. 41/86. - Versione stampabile

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ART. 18 L. 41/86. - marrone_maria_rosaria_ - 03-10-2014 10:12

Buongiorno. L'art. 18 comma 5 della legge 41/86 dispone " Le Aziende di Stato e gli enti pubblici, gli enti locali e loro aziende, le imprese a prevalente partecipazione pubblica concessionarie di servizi di pubblica utilita' sono tenute ad indicare, nelle relazioni che accompagnano i rispettivi bilanci, gli oneri conseguenti alla concessione di agevolazioni o riduzioni comunque denominate rispetto alle tariffe o ai prezzi stabiliti per la generalita' dell'utenza per ciascun tipo di beni o di servizi distinti per categorie di beneficiari....".
A quali agevolazioni si riferisce? Le agevolazioni previste nei regolamenti tributari per tasi, tari...sono comprese in questa fattispecie? Grazie


RE: ART. 18 L. 41/86. - cascone_gennaro - 04-10-2014 12:21

La norma in parola è contenuta nella legge finanziaria del 1986 è puo' ritenersi, per gli ee.ll., "di fatto" superata dall'evoluzione normativa in materia di servizi pubblici, partecipate e bilanci consolidati; infatti, le informazioni richieste dalla legge de qua vanno inserite dalle relazioni di accompagnamento dei bilanci (consuntivi) dei comuni e dei propri organismi partecipati.
In ogni caso, essa non faceva riferimento a imposte e tasse, ma a tariffe e prezzi pubblici (per l'erogazione di servizi pubblici locali) o meglio alla concessione di agevolazioni o riduzioni comunque denominate rispetto alle predette tariffe e prezzi.
Pertanto, le agevolazioni previste nei regolamenti tributari per tasi, tari non sono comprese in questa fattispecie.
Saluti. G.C.