ART. 18 L. 41/86. - Versione stampabile +- PAWEB Forum (http://forum.paweb.it/forum) +-- Forum: La gestione dell'ente locale (/forumdisplay.php?fid=9) +--- Forum: Novità sulla Contabilità (/forumdisplay.php?fid=8) +---- Forum: Bilancio di Previsione (/forumdisplay.php?fid=27) +---- Discussione: ART. 18 L. 41/86. (/showthread.php?tid=1032) |
ART. 18 L. 41/86. - marrone_maria_rosaria_ - 03-10-2014 10:12
Buongiorno. L'art. 18 comma 5 della legge 41/86 dispone " Le Aziende di Stato e gli enti pubblici, gli enti locali e loro aziende, le imprese a prevalente partecipazione pubblica concessionarie di servizi di pubblica utilita' sono tenute ad indicare, nelle relazioni che accompagnano i rispettivi bilanci, gli oneri conseguenti alla concessione di agevolazioni o riduzioni comunque denominate rispetto alle tariffe o ai prezzi stabiliti per la generalita' dell'utenza per ciascun tipo di beni o di servizi distinti per categorie di beneficiari....". RE: ART. 18 L. 41/86. - cascone_gennaro - 04-10-2014 12:21
La norma in parola è contenuta nella legge finanziaria del 1986 è puo' ritenersi, per gli ee.ll., "di fatto" superata dall'evoluzione normativa in materia di servizi pubblici, partecipate e bilanci consolidati; infatti, le informazioni richieste dalla legge de qua vanno inserite dalle relazioni di accompagnamento dei bilanci (consuntivi) dei comuni e dei propri organismi partecipati. |