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Versione completa: trasformazione profilo professionale
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Il lavoratore può essere assegnato a mansioni diverse da quelle svolte, a condizione che vi sia equivalenza per quanto concerne il contenuto di professionalità e che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica preparazione tecnico professionale del dipendente (Cass. 3.11.1997 n. 10775, conforme a Cass. 8.2.1985 n. 1033).

Tutto ciò premesso, può il comune d'imperio trasformare il profilo professionale del vigile o del geometra facendolo diventare un amministrativo?
Nel giudizio dell'Aran la modifica del profilo professionale, nel rispetto dei vincoli dettati dal legislatore, con particolare attenzione alla necessità di garantire la professionalità, non necessita del consenso del lavoratore. Si ritiene che, in presenza di adeguate motivazioni e garantendo la professionalità del dipendente, sia possibile la modifica del profilo professionale di un dipendente anche in assenza del consenso dello stesso. Un qualche rafforzamento in via indiretta di questa indicazione arriva dalle nuove regole dettate dal DL 90/2014 sulla assegnazione della sede.
Arturo Bianco
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