anche qui un parere simile:
http://portal.lavoropa.it/sites/default/...2_2010.pdf
incollo le parti che intteressano:
cosa accade se il dipendente interno cambia di categoria a seguito di uno di tali concorsi,
sfruttando la riserva (egli ha diritto al solo inquadramento in categoria superiore, ma non al
corrispondente trattamento economico?);
l’espressione “progressioni di carriera” deve essere riferita anche alle progressioni economiche
orizzontali oppure no (queste ultime sono disciplinate nel d. lgs. n° 150/2009 in un articolo
diverso da quello che si occupa delle prime).
Con riferimento a questi problemi, la RGS ha chiarito che l’espressione “progressioni di carriera
comunque denominate”, relativamente al personale contrattualizzato, è da intendersi riferita anche
ai passaggi all’interno delle aree/categorie (progressione economica, fatte salve le progressioni
decorrenti dall’1.1.2010), mentre la limitazione degli effetti nei casi di passaggi tra le aree è
circoscritta alle sole procedure, eventualmente ancora in corso, svolte anteriormente all’entrata in
vigore dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 150/2009 il quale ha equiparato i suddetti passaggi
alle assunzioni ordinarie (fatta salva la riserva di posti) anche in termini procedurali oltre che di
copertura finanziaria dell’onere conseguente. Quindi, l’interno vincitore di concorso pubblico
con riserva dei posti(ma anche, com’è evidente, per c.d. merito proprio) non viene penalizzato5