17-07-2014, 17:28
D.L. N.16/2014 – ART.3-BIS, COMMA 1:
"Per l'anno 2014 il fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, non può essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni."
I dubbio è se si calcola il fondo svalutazione credito a settembre 2014 bisogna prendere gli stanziamenti da consuntivo approvato di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni come stanziamenti o gli stessi meno ciò che si è riscosso fino al momento del calcolo del 20% e cioè verso i principi di settembre 2004 al fine di alleggerire la percentuale di incidenza attese quadrature difficili di bilancio?.[i][u]
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"Per l'anno 2014 il fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, non può essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni."
I dubbio è se si calcola il fondo svalutazione credito a settembre 2014 bisogna prendere gli stanziamenti da consuntivo approvato di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni come stanziamenti o gli stessi meno ciò che si è riscosso fino al momento del calcolo del 20% e cioè verso i principi di settembre 2004 al fine di alleggerire la percentuale di incidenza attese quadrature difficili di bilancio?.[i][u]
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