Gradirei sapere in base a quale norma non possa essere interposta la figura del dirigente fra il sindaco e il comandante di polizia locale e fra il sindaco e l’avvocato del comune.
Cosa rischia l’amministrazione che non rispetta l’eventuale norma che lo vieta.
Non vi sono specifiche disposizioni che impongono che il comandante del corpo della polizia locale debba essere un vigile e che, di conseguenza, tale incarico non può essere affidato ad un altro dirigente e/o responsabile. A questa conclusione perviene la giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato in ragione della natura dei compiti svolti dalla polizia locale ed i principi contenuti nella specifica legge quadro (n. 65/1986) richieda la presenza, negli enti in cui vi è uno specifico corpo, di un comandante che sia un vigile. Si evidenzia che tale previsione è peraltro espressamente contenuta in numerose disposizioni regionali.
Quanto all'avvocatura, posto che anche in questo caso non vi è una specifica disposizione sul suo vertice, la giurisprudenza della Corte di Cassazione si rifà ai principi dettati dall'ordinamento forense e dalla autonomia che i singoli avvocati, ivi compresi quelli che sono dipendenti pubblici, devono necessariamente possedere. Dal che viene tratta, oltre alla ampiezza della autonomia professionale dei singoli avvocati, anche la conseguenza che il vertice della avvocatura debba essere costituito da un soggetto che è iscritto all'albo degli avvocati.
Cordiali saluti
Potrebbero essere queste le norme che impediscono che al di sopra delle figure evidenziate ci siano dirigenti?
Art. 23 LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247
(Avvocati degli enti pubblici)
1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta".
Art. 9. LEGGE 7 marzo 1986, n. 65
Comandante del Corpo di polizia municipale
1. Il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.
2. Gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
Ccnl 22.01.2004
Autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale
Le parti concordano, nel rispetto di quanto sancito dalla legge n. 65 del 1986, sulla esigenza di salvaguardare la piena autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale, sia con riferimento ai compiti tecnico-operativi che riguardo al loro assetto organizzativo interno, sottolineando la diretta dipendenza funzionale del responsabile del corpo o del servizio dal capo dell'amministrazione.
Quesito
Quali rischi comporta essere dirigente dell’avvocato (senza essere avvocato) e/o del comandante (senza essere vigile)?
Le norme richiamate vanno sicuramente nella direzione indicata in modo prevalente dalla giurisprudenza amministrativa.
I rischi sono dati dal fatto che una organizzazione dell'avvocatura in cui risulti limitata l'autonomia dei singoli avvocati e/o della polizia locale senza che al vertice vi sia un vigile inquadrato peraltro allo stesso modo delle figure apicali dell'ente sono di un annullamento del provvedimento organizzativo dell'ente. Non vi sono, quanto meno nella giurisprudenza che si è fin qui espressa ed a parere di chi scrive non vi possono essere, né maturazione di forme di responsabilità in capo al dirigente non in possesso dei requisiti (non vi sono i presupposti) o in termini di illegittimità degli atti (soccorre la figura del funzionario di fatto).
Cordiali saluti
Arturo Bianco