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Versione completa: stabilizzazione dei precari
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l'art.35 comma 3 bis del d.lgs.165 e l'art.4, commi 6,7,8,9 e 9bis del D.L.101/2013 prevedono forme di reclutamento speciale per la stabilizzazione dei precari. Quali sono le "risorse disponibili" su cui calcolare il 50%? corrispondono alle cessazioni intervenute dal 2013 al 2016 o alla facoltà assunzionale del 40% ( oggi 60%) di cui all'art.76,comma 7 del D.L.112/2008? Tali restrizioni valgono anche per la stabilizzazione dei i lavoratori di cui al regime transitorio dei LSU, viste le deroghe introdotte dal comma 9bis dell'art.4 citato?
si ringrazia
Occorre calcolare le risorse che negli anni dal 2013 al 2015 possono essere destinate a nuove assunzioni a tempo indeterminato, cioè oggi ad avviso di chi scrive: 40% spesa cessati 2011, 40% spesa cessati 2012, 60% spesa cessati 2013, 60% spesa cessati 2014 e 80% spesa cessati 2015. Sulla scansione temporale vi sono letture diverse, ad esempio il Ministero Interno ritiene che le cessazioni 2011 vadano calcolate al 20%. Le stabilizzazioni degli LSU vanno in deroga al tetto di spesa per le nuove assunzioni.
Arturo Bianco
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