05-07-2014, 13:25
Art. 3 c. 2 del D.Lgs 7 settembre 2012, n. 156
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui é proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi.
Se un comune decide di mantenere gli uffici del giudice di pace sul proprio territorio deve ai sensi dell’articolo citato farsi carico del relativo fabbisogno del personale amministrativo. Pertanto può disporre la mobilità di suoi dipendenti presso gli uffici del giudice di pace.
Quesito
Qualora questo avvenisse, ai dipendenti in mobilità spetterebbe l’indennità giudiziaria di cui alla legge 22 giugno 1988 n. 221? (Consiglio di Stato n. 5786 del 12 novembre 2001)