PAWEB Forum

Versione completa: Indennità giudiziaria
Attualmente stai guardando una versione ridotta del contenuto. Per vedere [b]la[/b] versione completa, clicca qui


Art. 3 c. 2 del D.Lgs 7 settembre 2012, n. 156
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui é proposta la soppressione,  anche  tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno  di personale amministrativo che sarà messo a  disposizione dagli enti medesimi.


Se un comune decide di mantenere gli uffici del giudice di pace sul proprio territorio deve ai sensi dell’articolo citato farsi carico del relativo fabbisogno del personale amministrativo. Pertanto può disporre la mobilità di suoi dipendenti presso gli uffici del giudice di pace.

Quesito

Qualora questo avvenisse, ai dipendenti in mobilità spetterebbe l’indennità giudiziaria di cui alla legge 22 giugno 1988 n. 221? (Consiglio di Stato n. 5786 del 12 novembre 2001)

Non si tratta di mobilità, ma di distacco. I dipendenti rimangono infatti dipendenti del comune e sono assegnati all'ufficio del giudice nell'interesse del comune a che rimanga questo ufficio. Di conseguenza, non essendo trasferita la titolarità del rapporto, non spetta la indennità giudiziaria, ma le indennità previste dal CCNL del personale degli enti locali.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
Referenza dell'URL