Art. 34-bis DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Disposizioni in materia di mobilita' del personale
1. Le amministrazioni … prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonche', se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneita' richieste.
4. Le amministrazioni, ((decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione … possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto.
Quesito
La legge 68 del 1999 è da ritenersi lex specialis e pertanto deroga dalla norma generale oppure tale disposizione deve essere applicata anche per le assunzioni delle categorie protette?
Assunzioni dalle categorie protette e art. 34 bis