26-06-2014, 18:19
Buongiorno,
Quale fra questi tre scenari è il più ipotizzabile?
Dipendente comparto Regioni AA.LL. che, per effetto dell’art. 4 comma 2 del DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90, sia soggetto a un <<passaggio diretto di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo>>, con destinazione un qualsiasi altro comparto ove il tabellare sia maggiore, a parità di declaratoria, qualifica e funzioni.
1) È possibile che il dipendente sia collocato rispettando declaratoria, qualifica e funzioni, pertanto a un tabellare maggiore di quello percepito nel comparto Regioni AA.LL.?
2) Ovvero, è possibile che il dipendente sia collocato alla declaratoria, qualifica e funzioni del nuovo comparto il cui corrispondente tabellare sia immediatamente inferiore a quello percepito nel comparto Regioni AA.LL. compensando la residua differenza stipendiale con un assegno ad personam non riassorbibile, però a rischio di un “demansionamento” o depauperamento della professionalità già acquisita?
3) Oppure ancora, ipotesi come 2) ma senza alcuna compensazione stipendiale, stando all’art. 1 comma 458 della LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 che abroga gli artt. 202 del d.p.r. 3/1957 e 3 c. 57 della legge 537/1993, anche se indirettamente il TAR Umbria, con sentenza della sezione I del 6 maggio 2014, n. 248 sembra mettere in discussione la citata Legge 147/2013, in discussione almeno sino al futuro intervento della contrattazione collettiva di comparto sull’eventuale modifica delle previsioni contrattuali in materia di riassorbimento.
Grazie, saluti
Federico Segato
Quale fra questi tre scenari è il più ipotizzabile?
Dipendente comparto Regioni AA.LL. che, per effetto dell’art. 4 comma 2 del DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90, sia soggetto a un <<passaggio diretto di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo>>, con destinazione un qualsiasi altro comparto ove il tabellare sia maggiore, a parità di declaratoria, qualifica e funzioni.
1) È possibile che il dipendente sia collocato rispettando declaratoria, qualifica e funzioni, pertanto a un tabellare maggiore di quello percepito nel comparto Regioni AA.LL.?
2) Ovvero, è possibile che il dipendente sia collocato alla declaratoria, qualifica e funzioni del nuovo comparto il cui corrispondente tabellare sia immediatamente inferiore a quello percepito nel comparto Regioni AA.LL. compensando la residua differenza stipendiale con un assegno ad personam non riassorbibile, però a rischio di un “demansionamento” o depauperamento della professionalità già acquisita?
3) Oppure ancora, ipotesi come 2) ma senza alcuna compensazione stipendiale, stando all’art. 1 comma 458 della LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 che abroga gli artt. 202 del d.p.r. 3/1957 e 3 c. 57 della legge 537/1993, anche se indirettamente il TAR Umbria, con sentenza della sezione I del 6 maggio 2014, n. 248 sembra mettere in discussione la citata Legge 147/2013, in discussione almeno sino al futuro intervento della contrattazione collettiva di comparto sull’eventuale modifica delle previsioni contrattuali in materia di riassorbimento.
Grazie, saluti
Federico Segato