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Versione completa: Passaggio diretto di personale, tabellari e qualifiche
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Buongiorno,
Quale fra questi tre scenari è il più ipotizzabile?
Dipendente comparto Regioni AA.LL. che, per effetto dell’art. 4 comma 2 del DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90, sia soggetto a un <<passaggio diretto di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo>>, con destinazione un qualsiasi altro comparto ove il tabellare sia maggiore, a parità di declaratoria, qualifica e funzioni.

1) È possibile che il dipendente sia collocato rispettando declaratoria, qualifica e funzioni, pertanto a un tabellare maggiore di quello percepito nel comparto Regioni AA.LL.?

2) Ovvero, è possibile che il dipendente sia collocato alla declaratoria, qualifica e funzioni del nuovo comparto il cui corrispondente tabellare sia immediatamente inferiore a quello percepito nel comparto Regioni AA.LL. compensando la residua differenza stipendiale con un assegno ad personam non riassorbibile, però a rischio di un “demansionamento” o depauperamento della professionalità già acquisita?

3) Oppure ancora, ipotesi come 2) ma senza alcuna compensazione stipendiale, stando all’art. 1 comma 458 della LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 che abroga gli artt. 202 del d.p.r. 3/1957 e 3 c. 57 della legge 537/1993, anche se indirettamente il TAR Umbria, con sentenza della sezione I del 6 maggio 2014, n. 248 sembra mettere in discussione la citata Legge 147/2013, in discussione almeno sino al futuro intervento della contrattazione collettiva di comparto sull’eventuale modifica delle previsioni contrattuali in materia di riassorbimento.

Grazie, saluti

Federico Segato
L'articolo 4 comma 2 del DL 90 prevede che "I dipendenti possono prestare attività lavorativa nella stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra nell'ambito dell'unita' produttiva come definita nel presente comma", quindi entro 50 km di distanza. Siamo in presenza di una intesa che ha durata limitata nel tempo e che, per molti versi, costituisce una specificazione/estensione del comando o del distacco; da qui la non estensione delle disposizioni dettate per la mobilità. Per cui, a mio avviso, il dipendente non ha diritto a ricevere alcuna differenza di trattamento economico fondamentale e partecipa alle forme di salario accessorio che sono applicate in tale amministrazione.
Arturo Bianco
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