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Versione completa: Rischio della retroattività
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Leggendo il documento redatto dall’Aran dal titolo “La procedura della contrattazione decentrata integrativa” salta all’occhio una frase che lascia perplessi:

“In tal modo, evitandosi eccessivi ritardi nella stipulazione del contratto integrativo, si scongiurerebbe, tra l’altro, il rischio della “retroattività” dell’erogazione trattamenti economici accessori ed in particolare dei compensi premiali, ritenuto inammissibile dalla Corte dei Conti.”

L’intero testo lo trovate cliccando su questo link

https://www.aranagenzia.it/attachments/a...rativa.pdf

Come è noto, il ritardo nella stipulazione del contratto integrativo per l’anno di riferimento è una prassi comune. Quasi tutti gli enti sono soliti stipulare il CCDI per la ripartizione del fondo ex art. 15 CCNL 01.04.1999 nell’anno successivo rispetto all’anno di riferimento della costituzione del fondo stesso.
L’Aran ha sempre espresso perplessità sulla correttezza di comportamenti volti a destinare, in sede di contrattazione integrativa, risorse per il pagamento con efficacia retroattiva di compensi di produttività a favore del personale.

Sempre l’Aran dice:

“Tali comportamenti vanificano, così l’effetto di stimolo per il miglioramento della qualità dei servizi che dovrebbe invece essere necessariamente correlato alla “promessa” di un premio se e in quanto una serie di obiettivi significativi saranno o meno conseguiti nel periodo annuale considerato.”

La Corte dei Conti lo ritiene inammissibile.
Da quanto si riesce ad apprendere, per evitare tutto quanto premesso e agire in correttezza, bisognerebbe sottoscrivere il CCDI nel primo semestre dell’anno di riferimento del fondo costituito.

Qualcuno riesce a darmi conferma?

Sapete darmi i riferimenti della Corte dei Conti che ha fatto emergere il problema?

A sollevare la questione è stata la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia. Faccio mia la tesi dell'ARAN, evidenziano che la prassi della contrattazione decentrata tardiva -a parte i dubbi di legittimità- è da censurare in quanto si limita di fatto ad una sanatoria e priva il contratto di ogni forza innovativa. Peraltro, né la costituzione del fondo né la contrattazione sono legati alla approvazione del bilancio preventivo. Per cui non si può invocare questo come un alibi. Occorre cambiare le "cattive" abitudini.
Arturo Bianco
Condivido quanto detto dal dr. Arturo Bianco sul tema. Al quale chiedo la cortesia di riferire data e numero di parere della Corte dei Conti Lombardia con il quale la stessa si è espressa sul tema?

Ho dei dubbi sulla seconda questione. Mi spiego.

La costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili non è legata all’approvazione del bilancio preventivo, ma quella relativa alle risorse variabili (es. art. 15 c. 2 e art. 15 c. 5 del CCNL 01.04.1999) è strettamente collegata al bilancio in quanto le risorse provengono da lì.
Se l’ente desidera finanziare dei progetti con risorse di bilancio deve avere chiuso il proprio bilancio.
Qualora la Corte dei Conti imponesse di contrattare le risorse del fondo ancor prima della chiusura di bilancio, l’ente sarebbe costretto a costituire il fondo solo ed esclusivamente con le risorse fisse. In molti casi, senza l’ingresso delle risorse variabili nel fondo, non varrebbe neanche la pena sedersi in delegazione trattante.
Condividete?
Le risorse variabili possono essere inserite nel fondo anche prima della approvazione del bilancio, tanto più ove previste in sede di bilancio pluriennale. Al più la loro utilizzazione può essere subordinata alla effettiva approvazione del bilancio.
Arturo Bianco
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