17-06-2014, 20:40
Leggendo il documento redatto dall’Aran dal titolo “La procedura della contrattazione decentrata integrativa” salta all’occhio una frase che lascia perplessi:
“In tal modo, evitandosi eccessivi ritardi nella stipulazione del contratto integrativo, si scongiurerebbe, tra l’altro, il rischio della “retroattività” dell’erogazione trattamenti economici accessori ed in particolare dei compensi premiali, ritenuto inammissibile dalla Corte dei Conti.”
L’intero testo lo trovate cliccando su questo link
https://www.aranagenzia.it/attachments/a...rativa.pdf
Come è noto, il ritardo nella stipulazione del contratto integrativo per l’anno di riferimento è una prassi comune. Quasi tutti gli enti sono soliti stipulare il CCDI per la ripartizione del fondo ex art. 15 CCNL 01.04.1999 nell’anno successivo rispetto all’anno di riferimento della costituzione del fondo stesso.
L’Aran ha sempre espresso perplessità sulla correttezza di comportamenti volti a destinare, in sede di contrattazione integrativa, risorse per il pagamento con efficacia retroattiva di compensi di produttività a favore del personale.
Sempre l’Aran dice:
“Tali comportamenti vanificano, così l’effetto di stimolo per il miglioramento della qualità dei servizi che dovrebbe invece essere necessariamente correlato alla “promessa” di un premio se e in quanto una serie di obiettivi significativi saranno o meno conseguiti nel periodo annuale considerato.”
La Corte dei Conti lo ritiene inammissibile.
Da quanto si riesce ad apprendere, per evitare tutto quanto premesso e agire in correttezza, bisognerebbe sottoscrivere il CCDI nel primo semestre dell’anno di riferimento del fondo costituito.
Qualcuno riesce a darmi conferma?
Sapete darmi i riferimenti della Corte dei Conti che ha fatto emergere il problema?
“In tal modo, evitandosi eccessivi ritardi nella stipulazione del contratto integrativo, si scongiurerebbe, tra l’altro, il rischio della “retroattività” dell’erogazione trattamenti economici accessori ed in particolare dei compensi premiali, ritenuto inammissibile dalla Corte dei Conti.”
L’intero testo lo trovate cliccando su questo link
https://www.aranagenzia.it/attachments/a...rativa.pdf
Come è noto, il ritardo nella stipulazione del contratto integrativo per l’anno di riferimento è una prassi comune. Quasi tutti gli enti sono soliti stipulare il CCDI per la ripartizione del fondo ex art. 15 CCNL 01.04.1999 nell’anno successivo rispetto all’anno di riferimento della costituzione del fondo stesso.
L’Aran ha sempre espresso perplessità sulla correttezza di comportamenti volti a destinare, in sede di contrattazione integrativa, risorse per il pagamento con efficacia retroattiva di compensi di produttività a favore del personale.
Sempre l’Aran dice:
“Tali comportamenti vanificano, così l’effetto di stimolo per il miglioramento della qualità dei servizi che dovrebbe invece essere necessariamente correlato alla “promessa” di un premio se e in quanto una serie di obiettivi significativi saranno o meno conseguiti nel periodo annuale considerato.”
La Corte dei Conti lo ritiene inammissibile.
Da quanto si riesce ad apprendere, per evitare tutto quanto premesso e agire in correttezza, bisognerebbe sottoscrivere il CCDI nel primo semestre dell’anno di riferimento del fondo costituito.
Qualcuno riesce a darmi conferma?
Sapete darmi i riferimenti della Corte dei Conti che ha fatto emergere il problema?