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Versione completa: ABOLIZIONE DIRITTI DI ROGITO
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Vorrei sapere cortesemente se è vero che sono stati aboliti i diritti di rogito e se si i quali sono i riferimenti legislativi.
Grazie
Il Consiglio dei Ministri (Consiglio dei Ministri n.20) si è riunito il 13 Giugno 2014 e su proposta del Presidente, Matteo Renzi, ha approvato misure urgenti per la semplificazione e per la crescita del Paese. Tra queste l’abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria
Le previsioni sono contenute nel DL n. 90/2014 ed operano dalla data di entrata in vigore del citato provvedimento, cioè dal 25 giugno. Si evidenzia che, sulla base della novella, l'intero gettito va attribuito ai comuni ed alle province. Ovviamente il DL è operativo, fatto salvo quanto deciderà il Parlamento in sede di conversione.
IL DL è intervenuto duramente anche sui compensi per i dirigenti tecnici ex articolo 92 DLgs 163/2006 e sui compensi per gli avvocati dipendenti e soprattutto dirigenti.
Arturo Bianco

Salve dott. Bianco,
volevo sapere come Lei  interpreta l'art. 13 del DL 90/2014; ovvero crede che l'abolizione dell'incentivo in oggetto riguardi solamente il personale con qualifica dirigenziale o anche quello facente funzioni dirigenziali (P.O.) ?

... nel leggere altri articoli dello stesso DL sembrerebbe che la ratio della norma sia posta nell’onnicomprensività della retribuzione di chi riveste anche la qualifica dirigenziale, per cui anche i titolari di posizione organizzativa, nei comuni privi di qualifica dirigenziale, avendo una indennità di natura onnicomprensiva dovrebbero essere coinvolti dalle limitazioni dell'articolo 13.

Un esempio, a mio avviso, potrebbe essere l'articolo 10 sull'abrogazione dei diritti di rogito e della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria, che in comuni privi di figure dirigenziali possono vedere coinvolta anche la figura del vicesegretario che spesso corrisponde con la cat. D, titolare di PO, del Settore Affari Generali o altro.
Medesimo ragionamento potrebbe farsi per quel dipendente con funzioni di responsabile, titolare di PO, ed unico professionista del servizio affari giuridici , inquadrato come avvocato nella cat. D, posizione economica D3.
Anche se in questo caso l'ultimo periodo dell'art. 9:
"Il presente comma non si applica agli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali." non aiuta a sostenere tale tesi...

In attesa di una sua opinione, la ringrazio e le porgo i miei cordiali saluti.
D.V.


A mio parere l'abolizione dei compensi di cui al DLgs n. 163/2006 riguarda esclusivamente i dirigenti e non anche i titolari di posizione organizzativa. La motivazione della disposizione, scelta peraltro assai discutibile in quanto le leggi non vanno motivate, non possono prevalere sul dettato della stessa norma.
Non sono d'accordo con gli esempi, in quanto l'abolizione dei diritti di rogito travolge tutti, a partire dai segretari. E la esclusione degli avvocati titolari di posizione organizzativa dai limiti alla acquisizione dei compensi per le condanne con spese compensate è stata voluta in modo esplicito nell'ambito di un articolo che per il resto si estende a tutti. Speriamo che il testo della legge di conversione sia più chiaro.
Arturo Bianco
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