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Versione completa: appalto per il servizio sociale professionale
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Il Comune ha indetto una procedura di gara per le prestazioni professionali del servizio sociale (Legge 328/2000; L.R. Puglia n. 19/2006; R.R. Puglia n. 4/2007) aperta agli operatori economici ( art. 37 D.lgs n. 163/2006) iscritti alla Camera di Commercio per l’attività specifica (Servizio sociale Professionale), i quali, se aggiudicatari, dovranno fornire Assistenti sociali abilitate, specializzate ed iscritte all’Albo, per essere impegnate lavorativamente presso il Comune per 20 ore settimanali, dietro corrispettivo lordo a base d’asta di euro 19,00=ora.

Il Capitolato prevede che il Responsabile comunale controllerà l’attività degli assistenti sociali e che l’ aggiudicatario concorderà con lo stesso la concessione di ferie, permessi e percorsi di formazione del proprio personale messo a disposizione del Comune .

A mio avviso il Comune (in analogia alle procedure di intermediazione di manodopera) sta esternalizzando una sua funzione pubblica fondamentale (ex DPR 616/77), dietro corrispettivo orario per la prestazione resa, riservandosi un formale controllo di attività (controllo che non dovrebbe essere consentito in quanto l’operatore economico aggiudicatario risponde contrattualmente solo del risultato di un progetto in piena autonomia di organizzazione aziendale).

A parte le moltissime altre possibilità sulla regolarità di questa procedura, chiedo cortesemente ad esperti parere sul seguente quesito:

Può il Comune attivarsi con una simile procedura per assicurale le prestazioni di Servizio sociale mediante aggiudicazione del servizio ad un operatore economico iscritto alla Camera di Commercio per l’attività specifica, il quale dietro corrispettivo orario dovrà mettere a disposizione del Comune, per 20 ore settimanali, sotto il controllo e la supervisione del Responsabile comunale, proprio personale dipendente altamente qualificato: Assistenti sociali laureati, specializzati, abilitati ed iscritti all’Albo.
A parere di chi scrive siamo in presenza di una illegittimità che è costituita dalla intermediazione fittizia di manodopera. Si registra tale reato allorché il committente, pur possedendo l'organizzazione aziendale necessaria per svolgere l'opera o il servizio, si rivolga ad altra impresa esclusivamente per avere la mano d'opera. In questo caso l'appaltatore si inserisce nel rapporto di lavoro figurando come datore di lavoro e non fornendo un servizio complessivo. Le deroghe a questo divieto sono tassativamente indicate dalla normativa e tra queste vi è in primo luogo il contratto di somministrazione.
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