Un Comune sotto i 5.000 abitanti e che rispetta i 2 parametri inseriti in Finanziaria 2008 in deroga ai limiti sul personale, può "sforare" solo la spesa del personale o può anche effettuare assunzioni in assenza di cessazioni nell'anno precedente?
Nel caso possa assumere, e decide di assumere categorie protette, nonostante non ne abbia l'obbligo (meno di 15 dipendenti), queste sono comunque fuori dal computo della spesa di personale?
Nel caso non ci siano deroghe sulle assunzioni di personale, si può procedere ugualmente all'assunzione di categorie protette?
Grazie a chiunque ci illumini!
1) Sono confermate le due regole fissate dal comma 562 L. n. 296/2006 per gli enti non sottoposti al patto di stabilità: 1) devono cristallizzare le spese di personale (al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP e con esclusione dei rinnovi contrattuali) al corrispondente ammontare dell'anno 2004; 2) possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, comprese le eventuali stabilizzazioni.
A queste regole, il comma 121 della Finanziaria 2008 inserisce una deroga correlata a due precise condizioni, legata l’una al volume complessivo della spesa per il personale, l’altra al rapporto medio dipendenti/popolazione.
Detta deroga sembra doversi applicare alle sole spese di personale e non alle cessazioni, sia per il contenuto delle due condizioni, sia soprattutto per il rinvio all’art. 19, comma 8, L. n. 448/2001, il quale impone agli organi di revisione di motivare analiticamente le deroghe e di accertare “che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa”.
La risposta al primo quesito dovrebbe essere dunque negativa. Purtuttavia è da mettere in rilievo la posizione (già espressa in precedenza) della Corte dei Conti, sez. reg. controllo Toscana, che col parere 10 dicembre 2007, n. 21, ribadendo la stretta cogenza del limite di spesa rispetto al 2004, ha ritenuto legittima l’assunzione di personale finalizzata alla copertura di carenze organiche verificatesi non soltanto nell’esercizio immediatamente precedente, come previsto dal comma 562, ma anche in esercizi ulteriormente precedenti e successivi al 2004.
2) In ordine all’assunzione delle categorie protette, supplisce anche in questo caso la posizione della Corte dei Conti, sez. reg. controllo Toscana, deliberazione 19 novembre 2007, n. 17, e sez. reg. controllo Veneto, deliberazione 16 novembre 2007, n. 94, secondo le quali vanno escluse dal computo le spese riferite ai dipendenti appartenenti alle categorie protette, in quanto “trattasi di spesa non comprimibile, purché sia stata assunta relativamente a personale rientrante nella percentuale d’obbligo o quota di riserva”. La spesa degli assunti al di fuori dell’obbligo deve dunque essere calcolata.
ADF
P.S. - Fate circolare quesiti, risposte, riflessioni, materiali ecc. CEL sta per mandare alle stampe un bel volume collettaneo sulla Finanziaria 2008.
Nel caso in cui nel 2007 si sia stabilizzato un tempo determinato e effettuata 1 progressione verticale, nel 2008 è corretto considerare n.1 cessazione nel 2007 la posizione lasciata libera dal dipendente che ha progredito?
La stabilizzata ha lasciato libero 1 posto a tempo determinato (da tre anni), considero anche questa 1 cessazione nel 2007?
Grazie mille per i lumi che vorrete concedermi.
Non possono essere considerate cessazioni né le progressioni verticali né i "posti" lasciati liberi dalla stabilizzazione di un tempo determinato.