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Versione completa: Mobilità o assunzione da graduatoria
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In un ente di 36.000 abitanti si sono avute cessazioni per una spesa complessiva di circa 180mila euro. Questo ente ha la necessità di sostituire almeno tre dipendenti di categoria D1, ma può assumere personale solo per circa 72mila euro, perché assoggettato al limite del turn over del 40% delle cessazioni.
I primi due li attinge da una graduatoria ancora valida per una spesa complessiva di circa 66mila euro. L’ente avrebbe ancora un margine di circa 6mila euro e con questa cifra irrisoria non potrebbe assumere il terzo dipendente.
Siccome il terzo dipendente in graduatoria è un dipendente dell’ente posto in categoria C1, se si attingesse dalla graduatoria l’ente sosterrebbe solo una spesa di circa 2mila euro in più. Infatti il dipendente da C1 passerebbe in D1 e l’ente non pagherebbe più il C1 ma solo il D1.
Ma attingendo dalla graduatoria l’ente è assoggettato al limite del turn over del 40% delle cessazioni.
Se l’ente, invece, procedesse all’assunzione per mobilità in questo caso non sarebbe assoggettato al limite del turn over del 40% delle cessazioni. Infatti l’ente in questo caso deve solo non superare la spesa del personale fatta nell’anno precedente.
Non dimentichiamo però che l’ente, così facendo, dovrebbe affrontare una maggiore spesa.
La legge è stata fatta per ridurre le spese di personale e per ridurre il numero di dipendenti della P.A., ma così facendo paradossalmente abbiamo il benestare della legge spendendo molto di più.
È possibile in questo caso, pur di risparmiare, attingere dalla graduatoria?
La risposta è negativa. La utilizzazione di una graduatoria esistente dà corso ad una nuova assunzione. Il costo di questa assunzione è da calcolare per intero. Solamente nel caso in cui il concorso fosse stato indetto con una riserva per gli interni (cd progressione di carriera) il costo della assunzione dell'interno sarebbe pari alla differenza di stipendio tra la categoria di inquadramento e la nuova. Si può cercare di agire al massimo sulla considerazione che con la nuova assunzione si realizza una cessazione e di conseguenza aumenta il plafond di spesa per le nuove assunzioni, anche in vista di una assunzione in part time e di un successivo aumento dell'impegno orario richiesto. Le considerazioni relative alle assunzioni in mobilità non sono, ad avviso di chi scrive, pertinenti.
Ricordo infine che nel determinare la spesa su cui calcolare il tetto del 40% per le nuove assunzioni occorre aggiungere anche i risparmi che si sono realizzati con il taglio del fondo per la contrattazione decentrata sulla base dell'articolo 9, comma 2 bis, del DL n. 78/2010 per la diminuzione del personale in servizio.
Arturo Bianco

La ringrazio per la sua risposta che ritengo interessante.
È vero. La cessazione del C che si trasforma in D genererà una ulteriore capacità assunzionale pari al 40% del C cancellato.
Però l’art. 76 c. 7 del DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 dice:

“…i   restanti   enti   possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente …”

Pertanto l'aumento del plafond di spesa per le nuove assunzioni l'ente potrà averlo nell'anno successivo. Di conseguenza l'ente non potrà attingere dalla graduatoria.
Mi faccia solo sapere se il mio ragionamento è corretto. Grazie

Sicuramente, il risparmio generato dalla cessazione nel corso dell'anno produce i suoi effetti nell'anno successivo.
Si può comunque lavorare sulla programmazione triennale del fabbisogno, così da conteggiare tale risparmio nel plafond dell'anno successivo e determinare fin da ora l'assunzione a decorrere dall'anno successivo.
Arturo Bianco
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