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Versione completa: Mobilità esterna e tetto di spesa del personale
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Presso il n/s Comune, avente una popolazione di circa 5.500 abitanti, è stata registrata nel mese di maggio 2013 la cessazione dal servizio per quiescenza dell'unica posizione organizzativa presente nella dotazione organica ed a capo dei servizi tecnici. Altre due posizioni di vertice ( Affari Generali e servizi finanziari) sono garantite rispettivamente dal segretario generale e da un funzionario di altro Comune mediante convenzione ai sensi del CCNL enti locali. A seguito della cessazione dal servizio dell'unica p.o, l'Amministrazione ha stabilito, in sede di programmazione del fabbisogno del personale anno 2013, l'avvio di una procedura di mobilità per la copertura di responsabile del servizio finanziario. La procedura di mobilità è stata regolarmente avviata, con la pubblicazione del bando in GU il 20 dicembre 2013; le relative procedure si sono concluse in data 1 aprile 2014. In sede di programmazione del fabbisogno è stato verificato il rispetto del tetto di spesa del personale ai sensi dell'art.1, comma 557, della L.296/2006, ipotizzando la chiusura delle procedure di mobilità e la relativa assunzione entro l'anno 2013. L'allungamento dei tempi della procedura verificatosi è stato valutato ininfluente, in quanto, sulla scorta di diverse pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, si è ritenuto che l'avvio delle procedure entro l'anno 2013 permettesse di non tenere conto della spesa effettivamente sostenuta nell'anno 2013 , ma di considerare il costo virtuale del posto per il quale era stata avviata la procedura di mobilità. Orbene, successivamente è stata adottata dalla Corte dei Conti sezioni riunite la deliberazione n.27 del 20 dicembre 2013, con la quale si afferma che ai fini della verifica del tetto della spesa di personale di cui all'art.1, comma 557, L.296/2006, occorre tenere conto della spesa effettivamente sostenuta. Quindi, nel caso in esame, il tetto verrebbe violato, in quanto l'assunzione del responsabile dei servizi finanziari nell'anno 2014 comporta un innalzamento della spesa complessiva del personale anno 2014 rispetto anno 2013, in considerazione dei risparmi di spesa avutisi nell'anno 2013 per quiescenza del personale innanzi descritto. Ciò comporta dei gravi problemi per l'assetto organizzativo dell'ente, che non potendo concludere la mobilità si troverebbe del tutto privo di dipendenti incaricati di posizione organizzativa. Si chiede di conoscere se detto orientamento della Corte è vincolante per l'ente, ovvero esiste la possibilità di discostarsi fornendo adeguata motivazione, indicando la eventuale natura della stessa.
Le indicazioni della sezione autonomie della Corte dei Conti hanno un carattere vincolante. Si ricorda che la sanzione prevista è il divieto di effettuare nuove assunzioni.
Per l'anno 2014 il problema può essere risolto spostando la data dell'assunzione in modo da ridurre la sua incidenza sulla spesa del personale. Per l'anno 2015 il problema si pone e può essere risolto se vi sarà una riduzione della spesa per il personale per una cessazione e/o se l'ente ridurrà la spesa del personale operando su altre componenti.
Arturo Bianco
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