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Durata minima dell’incarico dirigenziale ex art. 110 del TUEL
Premesso che il 25 maggio 2014 scade il mandato elettorale del sindaco, vale a dire tra 45 giorni circa.
Si può comunque decidere di espletare una selezione riservata al solo personale interno al fine di conferire un incarico da dirigente a tempo determinato per soli 45 giorni?
L'art. 19 del d.lgs. 165/2001 dice che la durata dell’incarico dirigenziale non può essere inferiore ai tre anni. Questa regola vale solo per gli incarichi dati agli esterni o anche agli interni?
Il piano di fabbisogno del personale deve essere inviato alle OO.SS. prima del bando? Rientra fra le materie oggetto di concertazione?
Se siamo in presenza di un incarico dirigenziale la durata minima è di 3 anni. Per una recente sentenza della Corte di Cassazione tale termine prevale anche sulla previsione di cui all'articolo 110 del TUEL che fissa la durata massima di questi incarichi nel mandato amministrativo. Non vi sono differenze tra gli incarichi dirigenziali assegnati a personale esterno o a dipendenti dell'ente.
Se siamo in presenza di un incarico di responsabile, non è fissata una durata minima. Appare per lo meno discutibile una durata limitata a poche settimane.
Queste scelte vanno inserite a parere di chi scrive nel programma del fabbisogno del personale. Esso va inviato alle organizzazioni sindacali come informazione preventiva/consultazione. Tale tesi era contrastata dai sindacati prima del DLgs 150/2009, che richiedevano la concertazione. A parere di chi scrive dopo l'entrata in vigore di questa disposizione non vi sono più spazi per potere sostenere che il tema è oggetto di concertazione.
Arturo Bianco
Sta facendo riferimento alla sentenza n. 478 del 13 gennaio 2014?
Esattamente. Quella della Corte di Cassazione è una sentenza che si può trovare discutibile, in quanto considera abrogata una disposizione (la durata massima legata al mandato amministrativo) senza che ciò sia stato disposto in termini precisi e formali. Ed in quanto la disposizione è, per alcuni versi, successiva al DLgs n. 29/1993 da cui il testo proviene. Ed in quanto le abrogazioni del DLgs n. 267/2000 devono essere esplicite. Vale anche il principio del divieto di estensione del giudicato. Ma siamo pur sempre in presenza di una pronuncia della Cassazione.
Arturo Bianco
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