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Versione completa: progressioni economiche anno 2014
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Nel 2014 un ente locale con popolazione superiore ai 5000 abitanti intende programmare le progressioni economiche all'interno delle varie categorie professionali (A,B,C e D).
Domande
a) Deve procedere a quantificare l'onere finanziario necessario delle progressioni e a rendere indisponibili le necessarie risorse certe e stabili fino a tutto il 2014?
b) i fondi resi indisponibili per l'anno 2014 rappresentano delle somme che di fatto non vengono erogate, restano congelate , rappresentano cosa????
Grazie
Col decreto del Presidente della Repubblica il blocco delle progressioni orizzontali dal punto di vista economico č stato prorogato fino al 31 dicembre 2014.

A questo punto, a parere di chi scrive, basta cambiare quella frase riportata sulla circolare n. 12 della RGS del 15 aprile 2011 modificando gli anni in questo modo:

le amministrazioni, che vorranno nel frattempo procedere alle progressioni di tipo giuridico, "dovranno quantificare i relativi oneri finanziari rendendo indisponibili le necessarie risorse certe e stabili fino a tutto il 2014. Soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2015 le progressioni potranno produrre anche gli effetti economici, beninteso senza il beneficio della retroattivitā. Si precisa, inoltre, che le riduzioni operate ai sensi del comma 2-bis in questione non costituiscono economie accantonabili ai fini del loro utilizzo a decorrere dall'anno 2015."

In parole semplici, quelle somme vanno in bilancio e spese per altro. Dovranno tornare di nuovo nel fondo il 1° gennaio 2015 per trasformare le progressioni da giuridiche in economiche.
Si conviene con le indicazioni fornite. Le progressioni economiche devono innanzitutto rispondere ai requisiti previsti dal DLgs n. 150/2009, quindi essere meritocratiche e limitate, indicazione che si deve intendere come minoritaria.
Esse non determinano alcun vantaggio economico fino (per ora) a tutto il 2014. Dal momento in cui i benefici potranno essere erogati i dipendenti non avranno diritto ad alcun arretrato. Quindi allo stato attuale i compensi aggiuntivi saranno erogati dallo 1.1.2015 ed i benefici maturati negli anni precedenti non possono essere erogati.
Come chiarito dalla Ragioneria Generale dello Stato e da alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, le relative risorse vanno rese indisponibili sul fondo. Il che vuol dire che esse vanno in economia al bilancio dell'ente, applicandosi a parere di chi scrive una procedura analoga ai risparmi che si determinano sul fondo per le ritenute connesse al taglio del trattamento economico in caso di assenze per malattia: risorse sottratte alla contrattazione e, di conseguenza, alla utilizzazione ad altri fini.
Arturo Bianco
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