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Versione completa: Ricostituzione del rapporto di lavoro e graduatoria
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È legittimo che l’ipab tralasci la graduatoria ancora in corso per riassumere un dipendente che si era licenziato, utilizzando l’articolo seguente?

Art.26 Ccnl 14.09.2000
Ricostituzione del rapporto di lavoro


1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella medesima posizione rivestita, secondo il sistema di classificazione applicato nell’ente, al momento delle dimissioni.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza i limiti temporali di cui al medesimo comma 1, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita e il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’ente.
La scelta tra la ricostituzione di un rapporto di lavoro e l'assunzione tramite scorrimento della graduatoria si può considerare rimessa alla autonomia del singolo ente, in quanto siamo in presenza in ambedue i casi di facoltà consentite dall'ordinamento. Ovviamente la scelta dell'ente deve essere adeguatamente motivata. Nel caso di vincitore di un concorso la scelta di dare corso alla ricostituzione del rapporto anziché alla assunzione del vincitore appare assai discutibile, in quanto la posizione giuridica del vincitore è tutelata in misura più elevata da parte dell'ordinamento.
Arturo Bianco
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