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Versione completa: mobilità interna per aree
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Nel mio Comune la Giunta ha attivato una procedura di mobilità interna tra aree diverse, per la copertura di un posto di cat. D, ed ha stabilito i seguenti criteri di valutazione (differenti da quelli stabiliti nel regolamento interno):
- anzianità nella categoria e, a parità, anzianità di servizio;
- nulla osta del responsabile del settore di provenienza.

Ho partecipato a questa procedura e secondo una mia valutazione dovrei avere diritto alla mobilità. Tuttavia, nonostante siano trascorsi 6 mesi, il procedimento non viene ancora chiuso (ritengo perché nessuno aveva ipotizzato la mia partecipazione).

Sulla questione chiedo cortesemente il parere di esperti sui seguenti quesiti:
1- Può la Giunta stabilire criteri di valutazione diversi da quelli stabiliti dal Consiglio nell’apposito Regolamento?
2- Può, la Giunta, subordinare l’accesso alla mobilità interna al “nulla osta del responsabile del settore di appartenenza”?
3- Può il responsabile del settore di appartenenza esprimere parere contrario nella considerazione che alla base della mia richiesta di mobilità interna c’è proprio la difficoltà di relazione con questo responsabile?
4- Può il segretario comunale – responsabile del procedimento – temporeggiare o non chiudere il procedimento avviato? .

Ringrazio per la disponibilità e per i contributi.
Nell'ordine dei quesiti:
1) la disciplina della mobilità interna è ascrivibile alla organizzazione e, di conseguenza, la competenza alla adozione della norma regolamentare è della giunta. In queste materie il consiglio si deve limitare ad esprimere principi di carattere generale;
2) il nulla osta del responsabile del settore di provenienza appare necessario per valutare se vi siano ricadute organizzative sostenibili o meno, sulla falsariga peraltro di quanto espressamente previsto dall'articolo 30 del DLgs n. 165/2001 per la mobilità verso altra PA;
3) il parere negativo alla mobilità interna deve essere adeguatamente motivato e non può essere influenzato da questioni di tipo personale;
4) i procedimenti vanno conclusi nei tempi fissati dalla normativa specifica o dai principi di carattere generale.
Arturo Bianco
Gentilissimo dott. Arturo Bianco, Vi ringrazio per la puntuale attenzione.

Tuttavia non posso condividere il punto 2) della Vostra cortese risposta, se non sostenuta da autorevoli interpretazioni giurisprudenziali.

La mobilità interna ha infatti una finalità diversa. Interpretare per analogia l’art. 30 del D.Lgs 165/2001 potrebbe indurre a sperequazioni e a nulla osta ad personam, pur se motivati, posto che nei piccoli comuni le P.O. sono esclusivamente di nomina politica.

A me non sembra che il nostro sistema di accesso dall’interno oggi sia orientato verso una simile interpretazione, dal momento il posto vacante a monte viene individuato, con i processi di determinazione e riduzione della pianta organica, come posto vacante da ricoprire con la mobilità interna. È a questo livello che l’Ente (non la P.O.) dovrebbe valutare tutte le possibili ricadute organizzative.

Diversamente opinando si dovrebbero ammettere avvisi di mobilità interna che, a priori e non post, escludono alcuni dipendenti dalla selezione. E questo comporterebbe, in estremis, un circolo vizioso: una non selezione.

Auguri e buone festività.

Il nulla osta del responsabile del settore di provenienza può essere sostituito da un suo parere. La assegnazione del personale per mobilità interna è comunque un atto gestionale che non può che essere adottato da un dirigente o, nei comuni sprovvisti di dirigenza, da un titolare di posizione organizzativa. Ovviamente nel rispetto delle procedure previste e con un'adeguata motivazione. D'altronde l'alternativa dovrebbe essere quella che decide la giunta. Sicuramente è impensabile che una tale scelta sia meramente automatica e non vi sia spazio per apprezzamenti anche discrezionali, sia pure in modo motivato.
Arturo Bianco
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